La nullità delle sentenze (1) soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione (2).
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice (3).
(1) La sentenza può essere affetta da nullità c.d. derivata e può essere nulla per vizi che si sono verificati nella formazione stessa della sentenza. Per quanto concerne la nullità derivata và sottolineato che per il principio dell'estensione della nullità ex art. 159, se un giudice decide nel merito anziché pronunciare la nullità di un atto anteriore al processo, la sentenza è nulla. Per quanto riguarda, poi, i vizi propri della sentenza vanno ricordati, ad es. quelli relativi alla costituzione del giudice [v. 158] ed al difetto della motivazione su un punto decisivo della controversia [v. 360, n. 5].
(2) La regola generale è quella secondo cui la mancata proposizione dell'impugnazione fa passare in giudicato la sentenza e comporta una sanatoria del vizio.
(3) Il difetto assoluto di sottoscrizione dell'originale comporta la nullità insanabile della sentenza, senza possibilità di distinguere tra omissione intenzionale e omissione involontaria (in dottrina si parla addirittura di inesistenza giuridica della sentenza priva di sottoscrizione).
La norma sancisce il principio secondo cui i vizi della sentenza si traducono in motivi di gravame, sicché essi non possono più farsi valere quando siano decorsi i termini per proporre impugnazione e la sentenza sia passata in giudicato [v. 324].
La norma è ritenuta applicabile anche a quei provvedimenti che, pur non avendo la forma della sentenza, hanno natura sostanzialmente decisoria e sono suscettibili di divenire incontrovertibili (ad es. decreto ingiuntivo).