Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 99 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Principio della domanda

Dispositivo dell'art. 99 Codice di procedura civile

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda (1) al giudice competente (2) (3)(4).

Note

(1) Il principio enucleato nella norma in esame indica che il processo viene attivato dal titolare del diritto minacciato o leso attraverso la proposizione della domanda.
Pertanto, la domanda assurge al contempo quale indispensabile atto d'impulso del meccanismo processuale ed onere per la parte che vuole tutela, è espressione del diritto costituzionale di difesa (art.24 Cost.).
(2) Il principio della domanda rappresenta una regola generalizzata del processo così come disciplinato dal nostro ordinamento. Ciò implica che le eccezioni siano estremamente limitate. Tra le più importanti indichiamo quelle previste dalla legge fallimentare (art. 6, r.d. 16-3-1942, n. 267) ed in materia di volontaria giurisdizione (336c.c.) e consistono nel riconoscimento di poteri di iniziativa d'ufficio al giudice.
(3) La dottrina prevalente ritiene che il riferimento alla competenza del giudice possa apparire fuorviante poiché la competenza è un presupposto del processo che condiziona la proseguibilità del giudizio e, quindi, la validità del provvedimento giurisdizionale finale emesso e non dell'atto introduttivo del giudizio.
(4) Il principio della domanda risulta violato quando il giudice decide la controversia integrando la domanda, specificando o ampliando l'oggetto del giudizio oppure aggiungendo all'effetto richiesto un effetto diverso o ulteriore (ultrapetizione). Alla pari, si ha violazione del principio de quo quando il giudice sostituisce all'effetto richiesto dalla parte un altro effetto giuridico (extrapetizione). Inoltre, la violazione del principio della domanda si ha nel caso in cui il giudice ometta di pronunciarsi su una precisa richiesta formulata dalla parte (omessa pronuncia).
Mentre le prime due ipotesi rappresentano dei veri e propri motivi di impugnazione della sentenza sanabili con il suo passaggio in giudicato, il vizio di omessa pronuncia comporta la nullità della sentenza se non viene tempestivamente impugnata.

Ratio Legis

La norma in commento costituisce una manifestazione del principio di imparzialità del giudice, il quale non sarebbe terzo ed imparziale se decidesse di dare impulso al processo che poi deve concludere. Questo comporta che il giudice può decidere solo su iniziativa o domanda della parte il cui diritto si presume minacciato o violato, nei limiti di quanto è stato richiesto. La ratio di tale norma si rinviene nella disponibilità della tutela giurisdizionale da parte di chi intende agire in giudizio: costituzionalmente deciderà se avvelersi o meno della potestà giurisdizionale per la difesa di un proprio diritto sostanziale, di cui possa disporre. Infatti è una forma di disposizione del diritto stesso da parte del suo titolare la decisione di agire giudizialmente per assicurarsene la tutela. Tanto è che quando si controverte in materia di diritti indisponibili (ad es.: nell'ambito della famiglia), il principio della domanda è salvato dall'esercizio dell'azione ad opera di un organo pubblico quale il Pubblico Ministero, che assume tecnicamente la qualità di parte.

Brocardi

Ne procedat iudex ex officio
Nemo iudex sine actore
Ubi non est actio, ibi non est iurisdictio

Spiegazione dell'art. 99 Codice di procedura civile

Il principio della domanda, che qui viene chiaramente espresso, costituisce un principio ineliminabile di qualsiasi moderno ordinamento processuale, e trova la sua ragione giustificatrice nel fatto che il potere esclusivo che si attribuisce al soggetto in ordine all’esercizio di una determinata situazione sostanziale, deve anche comprendere la possibilità di dedurre o far valere tale situazione in un processo (spetta soltanto al soggetto, parte del processo, il potere di promuovere quel processo o di farlo cessare).

Ma tale principio della domanda non deve intendersi soltanto nel senso che il giudice non può provvedere senza l’iniziativa di un terzo che ne faccia richiesta, ma anche nel senso che deve provvedere nei limiti di tale richiesta, così argomentando dal successivo art. 112 del c.p.c..
E’ proprio per tale ragione che l’interpretazione della domanda costituisce un compito riservato in via esclusiva al giudice del merito, il cui giudizio, se congruamente motivato, si risolve in un accertamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità.

Inoltre, va osservato che, nell’indagine diretta alla individuazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice di merito non è condizionato dal nomen iuris attribuito dalla parte al rapporto dedotto in giudizio, ma può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia e applicare una norma di legge diversa da quella che è stata invocata dalla parte interessata.

La domanda, dunque, è elemento indispensabile per dare impulso al processo, che può anche essere formulata in corso di giudizio e che va presentata di fronte al giudice competente.
Tre sono i tipi di effetti che vengono generalmente fatti scaturire dalla proposizione della domanda, e precisamente:
  1. effetti processuali: la parte consegue il potere di compiere anche gli atti processuali immediatamente successivi;
  2. processuali in senso stretto: riguardano la pendenza della lite, non in riferimento al merito, ma al rito;
  3. sostanziali: incidono sul contenuto della causa e si producono per il solo fatto che la domanda è stata proposta.

Massime relative all'art. 99 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 26944/2018

Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza; né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, l'impugnata sentenza che aveva attribuito ai ricorrenti un cespite oggetto di divisione alla cui assegnazione avevano poi rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, invocandone la vendita all'asta). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/07/2013).

Cass. civ. n. 18027/2018

La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni. (Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 05/06/2015).

Cass. civ. n. 11789/2017

Nell’ambito di un giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della citazione, nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo giudizio del danno prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso dalla statuizione precedente che, in coerenza con la relativa domanda, abbia limitato il risarcimento ad un determinato arco temporale, e neppure ponendosi in contrasto con il principio dell’infrazionabilità del credito, in quanto volto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più giudizi di una domanda che può, dall’inizio, essere proposta per l’intero.

Cass. civ. n. 9044/2010

L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto di comodato ed il riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affittanza agraria non travolge l'eccezione riconvenzionale relativa all'onerosità del rapporto, essendo quest'ultima necessariamente e logicamente insita nella linea difensiva del convenuto, ben potendo coesistere una domanda ed una eccezione, basate sulla stessa situazione che si pongono l'una come progressione difensiva dell'altra.

Cass. civ. n. 6629/2008

La parte istante può proporre, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che le espressioni che manifestano l'intenzione di proporre domande subordinate, alternative o eventuali possano escludere di per sé la richiesta di accoglimento della domanda principale, specie se tale intenzione emerga da ulteriori sussidi interpretativi. Tale principio, a maggior ragione, deve trovare applicazione con riguardo alle eccezioni, formulate della parte convenuta, per resistere alle plurime pretese dell'attore.

Cass. civ. n. 17080/2007

La richiesta dell'istituto previdenziale di somme dovute a titolo di sanzione civile, dal soggetto inadempiente all'obbligo di versamento di contributi assicurativi, non si sottrae al principio della domanda, sicché è onere dell'istituto medesimo precisarne sia l'entità che la fonte normativa, non potendosi ritenere sufficiente la generica espressione « accessori di legge» (Nella specie la S.C. non ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della Corte territoriale, sulla domanda formulata così genericamente, impregiudicata la facoltà dell'istituto di proporre altro giudizio).

Cass. civ. n. 8105/2006

Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità per il danno da fatto illecito imputabile a più persone (nel caso di specie, riconducibile a lesioni gravissime riportate da nascituro in occasione del parto), il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché, tali argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle «domande» nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all'evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 341/2002

La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.

Cass. civ. n. 9569/1999

La circostanza che una questione idonea a costituire oggetto di una autonoma domanda rappresenti l'antecedente logico della domanda formulata dalla parte non esime la stessa dell'onere di farne oggetto di un'autonoma domanda al fine di conseguire una pronuncia non in via meramente incidentale sulla stessa. (Fattispecie relativa a domanda nei confronti di un confinante di eliminazione di alterazioni apportate al muro di confine e al rigetto della medesima sulla base dell'accertamento solo incidenter tantum della proprietà comune del muro e del mancato superamento dei limiti di utilizzazione posti dall'art. 884 c.c.).

Cass. civ. n. 7847/1998

Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica (cioè con riserva di determinazione del quantum in un separato giudizio), in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale, con la conseguenza che non può poi prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del ne bis in idem, non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum.

Cass. civ. n. 6507/1984

Allorquando nell'atto introduttivo del giudizio la parte, dopo avere indicato quale petitum un certo importo, adopera la locuzione «minore o maggiore somma dovuta» o altra equipollente come «la somma che risulti in corso di causa», non può ritenersi che si tratti di una mera espressione di stile, ma deve attribuirsi alla locuzione stessa il significato suo proprio, e riconoscere che la parte non ha posto un limite preciso all'ammontare del quantum richiesto ma si è rimessa agli elementi probatori acquisiti o da acquisire e alla successiva valutazione di essi ad opera del giudice.

Cass. civ. n. 6400/1984

Per la proposizione di un'eccezione non si richiede l'impiego di formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione, ed anche l'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, che riveli l'intento del deducente di contrastare la domanda avversaria. Incorre, pertanto, in error in procedendo il giudice di merito che, di fronte ad una richiesta di prova, da parte del convenuto, rivolta a dimostrare il possesso ultraventennale del bene controverso e a paralizzare, così, la pretesa di controparte, ometta di esaminare l'eccezione riconvenzionale di usucapione implicita in tale richiesta, anche se non espressamente formulata, e di valutare, conseguentemente, l'ammissibilità e la rilevanza del mezzo invocato.

Cass. civ. n. 1692/1984

La rinunzia tacita alla domanda — che si configuri a seguito della sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero di altro comportamento processuale o extraprocessuale della parte indicativo della volontà di porre fine al giudizio — non produce alcun effetto estintivo qualora la controparte chieda espressamente una pronuncia di merito che accerti l'infondatezza della domanda stessa, atteso il riconoscimento nell'ordinamento processuale vigente, alla stregua degli artt. 181, secondo comma, e 306 c.p.c., dell'interesse del convenuto ad una pronunzia di merito dichiarativa dell'inesistenza in concreto di una volontà di legge che attribuisca il bene della vita invocato dall'attore con la domanda.

Cass. civ. n. 577/1984

In applicazione dei principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale, la domanda proposta, con la comparsa di costituzione o nel verbale di prima udienza, da un convenuto contro altro convenuto, ove rientri nella competenza del giudice adito, è ammissibile anche in mancanza di una connessione oggettiva in senso proprio con la domanda principale, purché le due domande dipendano da uno o più fatti giuridici comuni alle parti (attore compreso), in modo che si presenti opportuna la loro trattazione simultanea.

Cass. civ. n. 2220/1980

Per il principio della domanda (artt. 2908 c.c. e 99 c.p.c.), che è all'origine dell'attribuzione del diritto di azione al soggetto interessato, l'invocazione della tutela giurisdizionale costituisce il contenuto di un diritto strettamente personale, nel senso che al titolare, in quanto tale, è rimesso chiedere, oppure no, la tutela in via autonoma di tale diritto, secondo la sua determinazione; ne consegue che è priva di autonomia la domanda con cui una parte, chiamata a formulare le sue conclusioni in relazione a una domanda proposta da un'altra parte del processo, si limiti a chiederne l'accoglimento, senza manifestare la sua volontà di far propria quella domanda. (Nella specie l'attrice, nel presupposto della inefficacia della legittimazione di una figlia naturale da parte del proprio genitore, ne aveva impugnato il testamento, affermando che alla convenuta era stata attribuita una quota superiore a quanto ad essa spettava per legge. A tale giudizio era stato riunito quello promosso dal procuratore della Repubblica per sentir dichiarare, in via di azione, la nullità della legittimazione per susseguente matrimonio. L'attrice si limitava a chiedere che fosse accolta la domanda proposta dal P.M. senza farla propria, ma la domanda del P.M. veniva rigettata per difetto di legittimazione e la sentenza, su tale punto, passava in giudicato per mancanza di impugnazione. In relazione a tali fattispecie, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto contenuto nella massima che precede).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 99 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. C. chiede
mercoledì 09/11/2022 - Puglia
“Un avvocato svolge un'attività contraria agli interessi della sua assistita in campo penale per abuso demaniale denunciato dalla Polizia Municipale: non si presenta a ben 5 udienze, non avvisa delle udienze l'assistita, ascolta i testi a danno e mai quelli a favore, ma la cosa ancora più grave è che per ben 6 anni non dice al giudice che la scrivente era stata assolta dallo stesso reato 6 anni prima con sentenza definitiva per la denuncia penale avanzata dalla Capitaneria).
Dopo l'ultima udienza penale del 10 10.2016 la scrivente revoca l'incarico all'avvocato, ne nomina un altro che riferisce al giudice della sentenza di assoluzione di 6 anni prima e il Giudice emette la sentenza ovviamente di assoluzione il 20.2.2017.
La cosa più grave, a mio avviso sarebbe che l'immobile dissequestrato con la prima sentenza di assoluzione, venne dissequestrato ancora con la seconda sentenza di assoluzione, in sostanza venne dissequestrato un bene già dissequestrato e libero!
L'avvocato esonerato tuttavia emette nell'anno 2018 fattura per €. 6.000,00, pur avendo ricevuto in precedenza €. 1.500,00=, ma fa un Decreto Ingiuntivo per €. 4.800,00 e va al Giudice di Pace.
La scrivente si oppone con atto di citazione, nel quale si riserva di richiedere il risarcimento danni per la difesa infedele prestata.
A tutt'oggi il Giudice di Pace non ha inteso emettere la sentenza e preme per un accordo, e rimanda sempre.

Si domanda: posso chiedere il risarcimento danni (pari ad oltre €. 30.000,00=), di cui mi ero riservato nell'atto di citazione in opposizione al decreto Ingiuntivo in presenza della causa in corso presso il Giudice di Pace. La citazione per il risarcimento danni per detto importo andrebbe fatto al Giudice ordinario, ma come si concilia con la causa in corso al Giudice di Pace, di cui non si conosce l'esito? Causa che definita in modo favorevole o sfavorevole, comunque intendo chiedere il risarcimento dei danni subiti dalla difesa infedele?
Distinti ossequi.”
Consulenza legale i 18/11/2022
Nel dare una risposta al quesito posto, si rileva come la soluzione dipenda - in parte - anche da come è stata articolata la difesa davanti al Giudice di Pace. Infatti, è difficile offrire una risposta particolarmente precisa in assenza di una puntuale analisi degli atti di causa e del contenuto degli stessi. In ogni caso, si fornisce per ora un parere di carattere generale, che offra una soluzione di massima al caso che occupa. Per ragioni di chiarezza, affermiamo fin d'ora che non vi sono ostacoli alla proposizione della domanda risarcitoria davanti al Tribunale, appurato che è stata fatta espressa riserva in tal senso durante il giudizio di opposizione. Tuttavia, sarebbe stato forse più prudente proporre tale domanda risarcitoria direttamente nel giudizio di opposizione, senza che il valore della controversia potesse costituire un ostacolo insuperabile. Spieghiamo qui di seguito le ragioni di tale conclusione.

Nel diritto processuale civile vige un principio generale in virtù del quale uno stesso fatto non può costituire oggetto di due separati giudizi, e ciò per evitare il rischio di un contrasto tra giudicati (si parla in gergo tecnico di “ne bis in idem”). Pertanto, se su un fatto storico il giudice ha già aperto la cognizione, prendendo di conseguenza delle decisioni in merito alle questioni emerse, non sarà possibile azionare i medesimi diritti davanti ad un altro giudice.
Nel caso che occupa, come accennato, una certa rilevanza assume la difesa articolata in opposizione al decreto ingiuntivo opposto. Sarebbe utile considerare, in altre parole, se la difesa nel giudizio di opposizione si sia limitata a constatare che - per esempio - la fattura dell’avvocato era già stata pagata (deducendo - quindi - un fatto estintivo del diritto di credito azionato dal creditore), o abbia opposto l’intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del compenso o, ancora, abbia eccepito l'intervenuta remissione del credito da parte del creditore. In tal caso, l’oggetto del giudizio non sarebbe stato ampliato.
Nel caso in cui, viceversa, la difesa della convenuta si sia basata invece proprio sull’asserito inadempimento dell’avvocato, il quale avrebbe patrocinato male la sua cliente (sollevando quella che viene definita “eccezione di inadempimento”, disciplinata dall’art. art. 1460 del c.c.) allora l’oggetto della cognizione del giudice di pace si sarebbe effettivamente ampliato e - come sopra accennato - sarebbe stato possibile, per la parte convenuta, porre una direttamente un'apposita domanda risarcitoria.
Se con tale domanda si fosse superata la competenza per valore del giudice di pace, quest’ultimo avrebbe separato le cause, rimettendo la parte relativa al risarcimento dei danni dinanzi al Tribunale Civile (per chiarezza, ricordiamo che l'opponente - sostanzialmente convenuto-ingiunto, ma formalmente attore - può proporre domande riconvenzionali, stante la sua posizione sostanziale di convenuto). Per quanto riguarda il problema attinente al valore della controversia, difatti, la giurisprudenza, anche recente, sostiene che “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale in difetto qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.”.

Poste queste doverose premesse, si può riassuntivamente concludere che se l’attrice opponente ha fatto espressa riserva di far valere le proprie pretese risarcitorie dinanzi al Tribunale, e il Giudice di Pace non si è quindi pronunciato in merito al risarcimento dei danni in alcun modo, tale domanda risarcitoria potrà essere fatta valere dinanzi al Tribunale in un secondo momento. Tecnicamente, infatti, si può dire che il risarcimento dei danni non abbia costituito il “petitum” della citazione in opposizione, rappresentato viceversa dall’accertamento dell’estinzione del diritto di credito vantato dall’avvocato.

Né può ritenersi sussistente, nemmeno astrattamente, quello che viene definito "abuso del diritto di credito". In tal senso, ad ulteriore conferma di quanto fin qui sostenuto, si evidenzia che la giurisprudenza ha sostenuto che “la domanda di risarcimento danni può essere proposta in misura incompleta o ridotta se il creditore faccia espressa riserva di domandare in separato giudizio le voci non richieste (Cass., sez. III, 06-12-2005, n. 26687). In assenza di tale precisazione o riserva da parte del danneggiato, trova applicazione il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche “tutte le altre – proponibili sia in via di azione che di eccezione – le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum” (giurisprudenza sterminata: da ultimo, ma ex multis, Cass., sez. II, 04-11-2005, n. 21352).
Se tale principio vale per il creditore che aziona "parzialmente" il proprio diritto, si può ritenere che valga a maggior ragione per l'attore opponente che che faccia espressa riserva di azionare il diritto risarcitorio - complessivamente considerato - in altra sede.

Peculiare, poi, appare la circostanza per cui il Giudice di Pace non intenda emettere sentenza, soprattutto se sono già state precisate le conclusioni e non vi è più nulla su cui discutere.
Tuttavia, per quanto esposto fin qui, anche la mancata emissione della sentenza su un oggetto diverso da quello del risarcimento dei danni, non è di ostacolo alla proposizione dell’azione risarcitoria dinanzi al Tribunale.