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Dispositivo dell'art. 99 Codice di Procedura Civile

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente (1) (2) (3).

Note

(1) Il principio de quo sta a significare che il processo viene attivato dal titolare del diritto minacciato o leso attraverso la proposizione della domanda. Questa, che si pone come indispensabile atto d'impulso del meccanismo processuale e come onere per la parte che vuole tutela, è espressione del diritto costituzionale di difesa [v. Cost. 24].

(2) Il carattere fondamentale del principio della domanda implica che le eccezioni siano estremamente limitate: le più importanti sono previste dalla legge fallimentare (v. art. 6, r.d. 16-3-1942, n. 267) ed in materia di volontaria giurisdizione [v. c.c. 336] e consistono nel riconoscimento di poteri di iniziativa d'ufficio al giudice.

(3) Il riferimento alla competenza del giudice viene ritenuto fuorviante in quanto la competenza è un presupposto del processo che condiziona la proseguibilità del giudizio e, quindi, la validità del provvedimento giurisdizionale finale emesso e non dell'atto introduttivo del giudizio.


Ratio Legis

La ratio di tale norma si rinviene nella disponibilità della tutela giurisdizionale da parte di chi intende agire in giudizio: costituzionalmente deciderà se avvelersi o meno della potestà giurisdizionale per la difesa di un proprio diritto sostanziale, di cui possa disporre.
Infatti è una forma di disposizione del diritto stesso da parte del suo titolare la decisione di agire giudizialmente per assicurarsene la tutela. Tanto è che quando si controverte in materia di diritti indisponibili (ad es.: nell'ambito della famiglia), il principio della domanda è salvato dall'esercizio dell'azione ad opera di un organo pubblico quale il Pubblico Ministero, che assume tecnicamente la qualità di parte.

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