Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente (1) (2) (3).
(1) Il principio de quo sta a significare che il processo viene attivato dal titolare del diritto minacciato o leso attraverso la proposizione della domanda. Questa, che si pone come indispensabile atto d'impulso del meccanismo processuale e come onere per la parte che vuole tutela, è espressione del diritto costituzionale di difesa [v. Cost. 24].
(2) Il carattere fondamentale del principio della domanda implica che le eccezioni siano estremamente limitate: le più importanti sono previste dalla legge fallimentare (v. art. 6, r.d. 16-3-1942, n. 267) ed in materia di volontaria giurisdizione [v. c.c. 336] e consistono nel riconoscimento di poteri di iniziativa d'ufficio al giudice.
(3) Il riferimento alla competenza del giudice viene ritenuto fuorviante in quanto la competenza è un presupposto del processo che condiziona la proseguibilità del giudizio e, quindi, la validità del provvedimento giurisdizionale finale emesso e non dell'atto introduttivo del giudizio.
La ratio di tale norma si rinviene nella disponibilità della tutela giurisdizionale da parte di chi intende agire in giudizio: costituzionalmente deciderà se avvelersi o meno della potestà giurisdizionale per la difesa di un proprio diritto sostanziale, di cui possa disporre.
Infatti è una forma di disposizione del diritto stesso da parte del suo titolare la decisione di agire giudizialmente per assicurarsene la tutela. Tanto è che quando si controverte in materia di diritti indisponibili (ad es.: nell'ambito della famiglia), il principio della domanda è salvato dall'esercizio dell'azione ad opera di un organo pubblico quale il Pubblico Ministero, che assume tecnicamente la qualità di parte.