Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5257 del 25 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/09/2019).

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