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Articolo 113 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pronuncia secondo diritto

Dispositivo dell'art. 113 Codice di procedura civile

(3)Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto (1), salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità [disp. att. 119] (2).

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c..

Note

(1) Nell'esercizio della sua funzione il giudice può farsi aiutare dalle parti nella ricerca delle fonti giuridiche da applicare nel caso concreto, ma resta comunque libero di qualificare la fattispecie e di individuare la norma relativa (c.d. jura novit curia). Quindi, sul giudice incombe la presunzione di conoscenza di tutte le norme che vengono pubblicate.
(2) Il codice civile contiene diversi esempi dell'applicazione del criterio dell'equità, come ad esempio l'art. 1226 del c.c. valutazione equitativa del danno, l'art. 1736 del c.c. star del credere, l'art. 1749 del c.c. obblighi del preponente, l'art. 2045 del c.c. stato dei danni, art. 2056 del c.c. valutazione dei danni. Inoltre, ci sono alcuni casi in cui il giudice può seguire una regola di giudizio diversa da quella legale, applicando così il criterio dell'equità. Il relativo giudizio, già di competenza del conciliatore, è rimesso oggi alla cognizione del giudice di pace, ma attiene alle cause di valore che non supera la soglia di euro 1.100.
(3) Questo comma è stato così modificato dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con entrata in vigore dal 31 ottobre 2021.
Sino al 30 ottobre 2021 il testo dell'art. 113 c.p.c. in vigore è il seguente:
"Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile
".

Ratio Legis

La norma in commento costituisce un'applicazione del principio in base al quale il giudice deve decidere le controversie che gli vengono proposte applicando le norme giuridiche, in virtù del principio costituzionale della soggezione del giudice alla legge. Questo permette di considerare come eccezionali i casi in cui il giudice può decidere secondo equità e non secondo diritto.

Spiegazione dell'art. 113 Codice di procedura civile

Il primo comma di questa norma sancisce la regola generale secondo cui il giudice civile deve osservare le norme di stretta legalità.
Tale principio, tuttavia, soggiace a delle eccezioni, una delle quali è quella enunciata nella parte iniziale del 2° co., ove è detto che “il giudice di pace decide secondo equità”.
Ulteriore eccezione all'eccezione (che ripristina il regime ordinario) è quella contenuta nella seconda parte del secondo comma, secondo cui sono decise secondo diritto le controversie relative a contratti conclusi con moduli o formulari, anche se di competenza del giudice di pace e di minimo valore economico.

Cominciando dall’analisi della regola generale della legalità nella decisione giudiziaria, contenuta come detto nel primo comma, essa deve considerarsi come espressione del principio costituzionale di legalità, desumibile dal combinato disposto del primo comma dell’art. 24 Cost. e del secondo comma dell’art. 101 Cost., il quale si pone come obbligo per tutti gli organi dell'ordinamento giuridico di osservare come dato ineliminabile la norma giuridica generale e astratta di diritto positivo; in particolare, in forza di quanto statuito dal secondo comma dell’art. 101cost., i singoli giudici nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali sono sottratti a qualsiasi condizionamento esterno, compreso quello eventualmente derivante da altri giudici.
Lo stesso principio di legalità deve, a sua volta, considerarsi strettamente connesso sia a quello della separazione dei poteri (il quale comporta che la creazione del diritto esula dalle prerogative e dai compiti del giudice), che a quello di sovranità popolare, contenuto nell’art. 1 Cost..

Corollario del principio di legalità è la c.d. regola iura novit curia, in forza della quale il giudice stabilisce autonomamente quale norma di diritto (generale e astratta) è applicabile alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione, senza alcun vincolo rispetto alle affermazioni e indicazioni fatte dalla parte.
Tale regola si traduce, nel contempo, in capo al giudice, da un lato nella libertà nella sua attività di ricerca ed individuazione della norma di diritto applicabile e, dall'altro, nel dovere di svolgere e compiere ogni iniziativa possibile per pervenire a una conoscenza piena, immediata e diretta della medesima norma di diritto.
Inteso in tal senso, il principio iura novit curia comporta che, malgrado le norme dedicate alla domanda giudiziale (il n. 3 dell’art. 163 del c.p.c. per l'atto di citazione ed il n. 4 dell’art. 414 del c.p.c. per il ricorso nel processo del lavoro) impongano alla parte, tra l'altro, “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto”, deve escludersi che in capo alle parti sussista un onere in senso tecnico di indicare le norme di diritto di cui si chiede l'applicazione.
In particolare, si afferma che il giudice, ove intenda decidere la controversia in base a una norma di diritto diversa da quella prospettata dalle parti, ha l'obbligo di provocare su tale questione un preventivo contraddittorio, e ciò per evitare le c.d. pronunce a sorpresa o la c.d. terza via.

Inoltre, nel compito che il giudice ha di individuare la norma generale ed astratta applicabile alla fattispecie specifica e concreta tra tutte quelle che compongono l'ordinamento giuridico, va compreso anche l’onere dello stesso di considerare l'evoluzione che il medesimo subisce con il trascorrere del tempo.
Ciò significa che il giudice deve applicare il diritto vigente non al momento della proposizione della domanda, ma al momento della pronuncia, salvo che le norme sopravvenute non siano irretroattive (da ciò ne consegue anche che il giudice, in ogni stato e grado del processo, deve d'ufficio considerare le eventuali pronunce d'illegittimità costituzionale intervenute in corso di causa).

Il principio iura novit curia, in conformità al principio costituzionale della soggezione del giudice soltanto alla legge, va inteso anche nel senso di libertà per il giudice di interpretare la norma di diritto applicabile, senza essere vincolato alle richieste delle parti.
Al riguardo, peraltro, va evidenziato che le prescrizioni di diritto positivo sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto in generale sono norme che hanno carattere giuridico e che stabiliscono un ordine graduato delle operazioni interpretative da compiersi.
L'art. 12 delle preleggi, infatti, impone un ordine dei criteri di ermeneutica cui far ricorso per applicare la legge: innanzitutto, si deve procedere all'interpretazione letterale, al secondo livello c'è l'analogia legis ed, infine, l’analogia iuris, a cui ricorrere esclusivamente se il caso rimane ancora dubbio.
Norme speciali di interpretazione sono dettate per le fonti esterne.
In particolare, ai sensi dell'art. 15, L. 31.5.1995, n. 218, la legge straniera richiamata dalle norme italiane di diritto internazionale privato deve essere “applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”.
Si deve anche tenere presente che l'ordinamento giuridico italiano pone un limite all'interpretazione della legge straniera; infatti, l’art. 16 della Legge 31.05.1995 n. 218 stabilisce che “La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico”, nel qual caso il giudice deve applicare la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento ovvero in subordine la legge italiana.

Il secondo comma prevede la prima eccezione al principio di legalità, e ricorre, come accennato, con riferimento alla pronuncia secondo equità del giudice di pace.
Nell'ordinamento vigente manca una definizione positiva di equità, ed infatti, a fronte di tale lacuna, il primo e principale sforzo della dottrina è stato quello di compiere delle classificazioni dei diversi tipi di equità.
La fondamentale distinzione che è stata prospettata è tra equità “integrativa o correttiva” (prevista al fine di integrare e completare la disciplina di diritto positivo) e “sostitutiva o formativa” (la quale permette al giudice di decidere la controversia esclusivamente in base all'equità, per questo, dunque, sostitutiva del diritto positivo).

La distinzione dell'equità in integrativa e sostitutiva non esclude che le stesse abbiano almeno due caratteri in comune.
Innanzi tutto, il richiamo all'equità può assumere un significato soltanto in quanto contrapposto alla stretta legalità, da intendere nel senso che il ricorso all'equità è ammissibile unicamente in presenza di un'espressa disposizione di diritto positivo che lo consenta.
In secondo luogo, il richiamo all'equità può assumere un significato soltanto in quanto rimesso a un soggetto terzo rispetto alle parti interessate dal rapporto da regolarsi integralmente o parzialmente secondo equità; ciò significa che luogo di elezione dell'equità non può che essere il giudizio, sia davanti a giudici che dinanzi ad arbitri (rituali e irrituali).

Con riferimento all'ambito di applicabilità del secondo comma, deve sottolinearsi che il giudice di pace deve sempre, attraverso una valutazione di stretta legalità, stabilire, in limine litis (contestualmente alla risoluzione della questione della sussistenza della propria competenza), se la causa che si sta svolgendo dinanzi a lui deve decidersi secondo equità, ovvero stricto iure; infatti, è indispensabile che le parti sappiano, sin dall'inizio del processo, in quale dei due possibili modi sarà decisa la loro lite, e ciò principalmente per poter predisporre adeguate strategie difensive.

È pacifico in dottrina che nelle cause di valore inferiore a 1.100 euro di competenza del giudice di pace ed in cui non operi l'eccezione della seconda parte del 2° co., le parti non possono derogare al regime legale dell'equità necessaria: anche se le parti chiedessero concordemente al giudice di pace di decidere la causa di valore non eccedente il suddetto valore secondo stretto diritto, il giudice di pace dovrebbe comunque legittimamente deciderla secondo equità, indipendentemente dalla circostanza che oggetto della controversia siano diritti disponibili o indisponibili ovvero che la materia sia regolata da norme imperative.
Deve, inoltre, ritenersi che il giudice di pace possa decidere secondo equità anche le cause in cui sia parte una pubblica amministrazione, seppure questa invochi l'applicazione della stretta legalità in forza dei poteri che le sono attribuiti dalla legge.

Una particolare ipotesi che può presentarsi è quella di un simultaneus processus di cause sottoposte a diversi criteri di decisione.
Secondo l'opinione maggioritaria, in casi del genere tutte le cause devono essere risolte secondo diritto, salvo che il giudice, nelle ipotesi di cumulo soggettivo, non ritenga preferibile separarle, considerato che non ha senso semplificare l'attività decisoria di una causa quando contestualmente altre devono essere decise secondo la stretta legalità.
In contrario, ritenendosi che il giudizio di equità del giudice di pace non possa considerarsi rito speciale, si è affermato che il simultaneus processus non osta a che l'art. 113, 2° co. si applichi a quella sola, fra le cause connesse, per la quale sia prevista dalla legge.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, invece, occorre distinguere a seconda che le domande cumulate avanti al giudice di pace siano o meno tra loro legate da un rapporto di connessione.

Anche qualora la decisione debba essere presa secondo equità, la Suprema Corte è fermissima nell'affermare che il giudice di pace è obbligato al rispetto di tutte le norme processuali, nonché di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio.
Tale posizione è stata peraltro espressamente accolta dal diritto positivo; infatti, il terzo comma dell’art. 339 del c.p.c., come sostituito dal D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, stabilisce espressamente che le sentenze d'equità del giudice di pace sono impugnabili “per violazione delle norme sul procedimento”; da ciò se ne fa conseguire che il giudice onorario deve decidere secondo equità esclusivamente le questioni di merito.

Al fine di evitare che il giudice di pace travalichi il suo compito di interprete del diritto e diventi creatore del diritto, in violazione dei fondamentali principi costituzionali di legalità, divisione dei poteri, sovranità popolare, deve ritenersi che l'equità necessaria possa soltanto assurgere a forma di auto integrazione dell'ordinamento giuridico; di conseguenza, deve escludersi che il giudice di pace possa individuare la regola equitativa con cui decidere la controversia nei valori etici, morali o sociali diffusi e non ancora recepiti in norme di diritto positivo.
In ogni caso, al fine di evitare la pronuncia di sentenze a sorpresa e la sostanziale violazione del diritto costituzionalmente garantito di difesa, il giudice di pace deve sempre, prima di pronunciare definitivamente, provocare il contraddittorio sulla regola equitativa che intende porre a fondamento della decisione.

Si tenga ben presente che il giudice di pace, nell'individuare la regola d'equità, non può mai derogare ai precetti costituzionali né può divergere dalle norme di diritto scritto nelle materie coperte da riserva assoluta da legge.
Tale conclusione è stata recepita positivamente dal D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, che ha sostituito il 3° co. dell'art. 339, prevedendo espressamente che le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace sono appellabili, tra l'altro, per violazione di norme costituzionali o comunitarie.

Le considerazioni secondo cui l'equità necessaria assolve, da un lato alla funzione di semplificazione del processo e, dall'altro lato, viene imposta dal legislatore a prescindere dalla volontà delle parti, impongono di ritenere che il giudice di pace abbia non il “dovere” ma il “potere” di decidere secondo equità, potendo, qualora lo reputi più facile, semplice o rapido, pronunciare applicando le norme di diritto.

Per quanto riguarda il regime di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 113, 2° co., prima del D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, l'art. 339 si limitava a stabilire che le stesse fossero inappellabili; ciò trovava spiegazione, oltre che in esigenze di economia processuale, invocando l'incompatibilità di qualsiasi decisione di equità con il riesame del merito, proprio dell'appello.
Con il D.Lgs. 2.2.2006, n. 40, il nuovo terzo comma dell’art. 339 ha stabilito che tali pronunce sono soggette ad appello esclusivamente:
1) “per violazione delle norme sul procedimento”;
2) “per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi ispiratori della materia”.
La formula “violazione delle norme sul procedimento” sembra comprendere al proprio interno, sia i “motivi attinenti alla giurisdizione” di cui al n. 1 dell’art. 360cpc sia la “violazione delle norme sulla competenza”, sia la “nullità della sentenza o del procedimento” (ex art. 360, n. 4), sia i vizi della motivazione (disciplinati dal n. 5 dell’art. 360).

Come già anticipato, il 2° co. dell'articolo in esame si chiude inserendo un'eccezione all'eccezione e così ripristinando il principio generale per le cause relative a contratti conclusi con moduli o formulari, anche se di competenza del giudice di pace e di minimo valore economico, le quali devono essere decise secondo stretta legalità.
Deve qui evidenziarsi che il rinvio viene fatto esclusivamente alla circostanza che il contratto sia stato concluso “mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali”; pertanto, l'operatore del diritto, nonostante sia solito leggere l'art. 1342 del c.c. in stretta connessione con il precedente art. 1341 del c.c., ai fini dell'interpretazione dell'art. 113, deve limitarsi a considerare soltanto le forme di conclusione del contratto in relazione al quale è sorta la lite.
Va anche detto che, seppure la disposizione di cui al secondo comma seconda parte dell'art. 113 faccia esclusivo riferimento ai contratti, la stessa sembra doversi estendere anche alle dichiarazioni provenienti da una sola parte.

Massime relative all'art. 113 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 33033/2021

La regola di esclusione dal giudizio secondo equità, prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c., per le controversie di valore non eccedente millecento euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 21/03/2019).

Cass. civ. n. 10188/2021

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 11/03/2019).

Cass. civ. n. 5832/2021

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, rispetto all'originaria di domanda di applicazione della comunione tacita familiare di cui all'art. 2140 c.c. abrogato, costituisce inammissibile "mutatio libelli" e non già mera riqualificazione giuridica la pretesa volta a conseguire, in rapporto alla quantità e qualità del lavoro prestato, i diritti nascenti dall'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. ancora dovuti al momento della cessazione del rapporto di collaborazione). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/08/2017).

Cass. civ. n. 769/2021

Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità. (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 16/10/2017).

Cass. civ. n. 10063/2020

Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p. c, è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione si giustifica, oltre che per ragioni di coerenza, anche in forza della lettura dell'art. 360 c.p.c., laddove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado e non rientrando in tali ipotesi la sentenza equitativa del giudice di pace. Né, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360, sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso articolo che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali, a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost., è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi anche per quello di cui al n. 5 citato; la sentenza del giudice di pace, pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, sfugge, infatti, all'applicazione del suddetto settimo comma, che riguarda le sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione. (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE NOCERA INFERIORE, 08/02/2018).

Cass. civ. n. 2661/2020

Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio "iura novit curia", acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 13/04/2015).

Cass. civ. n. 34158/2019

Il principio "iura novit curia", laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso dal novero delle fonti di diritto oggettivo le convenzioni comunali regolanti i canoni di locazione degli immobili di edilizia abitativa convenzionata).

Cass. civ. n. 30607/2018

In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riqualificato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'acquirente di un immobile ai sensi dell'art. 1490 c.c. in termini di azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c., nonostante nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la parte alienante non fosse stata indicata anche come costruttrice, i difetti costruttivi non fossero stati imputati a colpa della stessa, né prospettati come gravi, e la deduzione relativa al loro manifestarsi entro il decennio dal compimento dell'opera fosse stata svolta per la prima volta con l'atto di appello).

Cass. civ. n. 17058/2018

E' ammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno derivante dalla violazione di una Direttiva europea, emessa dal giudice di pace nell'ambito di un giudizio di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., atteso che la ragione di impugnazione fondata sull'erronea applicazione della Direttiva rientra tra i motivi "limitati" di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.

Cass. civ. n. 11287/2018

Il giudice ha l'obbligo di rilevare d'ufficio l'esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, e ciò anche in grado di appello, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che, in primo grado, le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione e che la statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata solo a tali diversi profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per sé sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello.

Cass. civ. n. 22256/2017

Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità possono, ai sensi dell'art. 339, comma 3 c.p.c., soltanto formare oggetto di ricorso per cassazione e sono, pertanto, inappellabili. L'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità

Cass. civ. n. 11629/2017

In tema di procedimento tributario, – come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità – l’applicazione del principio “iura novit curia” fa salva la possibilità-doverosità per il giudice di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell’immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tre il chiesto ed il pronunciato.

Cass. civ. n. 2737/2015

L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi. (La S.C. ha affermato, nella specie, che gli statuti delle Università, sulla cui base era possibile determinare la durata dei corsi di specializzazione universitari dei medici, avendo natura di atti amministrativi, dovevano essere depositati tempestivamente in appello dalla parte che intendeva avvalersene).

Cass. civ. n. 15065/2014

La natura di atto amministrativo dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia". Ne consegue che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti.

Cass. civ. n. 6042/2014

In applicazione del principio "iura novit curia", il giudice deve procedere alla ricostruzione completa della normativa applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio, tenendo conto delle pronunce della Corte costituzionale e delle norme di cui le parti chiedono l'applicazione. Ne consegue che viola l'art. 113, primo comma, c.p.c., la sentenza di appello che non abbia dato atto, in materia di contributo di solidarietà, della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9 bis, comma 1, primo periodo, del D.L. 29 marzo 1991, n.103, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166 e non abbia tenuto conto, nonostante il richiamo effettuato da una delle parti, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Cass. civ. n. 22759/2013

Nel giudizio innanzi al giudice di pace, proposta una domanda di risarcimento del danno con l'espressa quantificazione di esso in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore del giudice adìto, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 cod. proc. civ. per la decisione della causa secondo equità. Ne consegue che la sentenza è impugnabile con l'appello, senza che rilevi, in senso contrario, che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro il suddetto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda.

Cass. civ. n. 17704/2013

Nel caso in cui il giudice adito debba emettere una pronuncia secondo equità, la proposizione di domanda riconvenzionale per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. non è idonea ad influire sui criteri della decisione, e, pertanto, non impone al giudice di seguire le norme di diritto.

Cass. civ. n. 17080/2013

Costituisce pronuncia secondo diritto, ex art. 113, secondo comma, c.p.c., quella resa dal Giudice di pace in ordine a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., tra i quali rientra anche il contratto di trasporto avente ad oggetto l'acquisto "on line" di un biglietto aereo.

Cass. civ. n. 2966/2013

Ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa - da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, c.p.c., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda; nondimeno, ai fini suddetti, è sufficiente che la richiesta di corresponsione degli interessi venga limitata a quelli già scaduti in occasione della precisazione delle conclusioni, in quanto il contenimento della domanda operato in tale sede, se è del tutto ininfluente ai fini dell'individuazione del giudice competente, vale invece a determinare la regola di giudizio cui è vincolato il giudice di pace.

Cass. civ. n. 1848/2013

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ove sia stata emessa una sentenza non definitiva secondo diritto, la sentenza definitiva non può essere emessa secondo equità, posto che la decisione parziale costituisce la base e il presupposto della decisione definitiva, sicché, in tal caso, quest'ultima è sempre impugnabile con l'appello.

Cass. civ. n. 12943/2012

In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma primo, c.p.c., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la domanda attorea, in quanto basata esclusivamente sulla disciplina di cui alle leggi n. 230 del 1962 e n. 56 del 1987, e sulle disposizioni contrattuali introdotte dall'autonomia collettiva, non potesse essere esaminata, alla stregua della disciplina, applicabile "ratione temporis" alla fattispecie, di cui all'art. 1 del d.l.vo n. 368 del 2001, attesa la notevole diversità fra le medesime, implicante non una questione di mera qualificazione giuridica, ma la valutazione di una diversa "causa petendi").

Cass. civ. n. 10626/2012

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tenere conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c.: pertanto, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.

Cass. civ. n. 22382/2009

La regola di decisione secondo diritto, da parte del giudice di pace, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. - quale dettata per le controversie di valore non eccedente millecento euro e per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.civ., cioè mediante moduli o formulari - trova applicazione, in via analogica, anche ai rapporti fra associati ed associazione non riconosciuta, qualora l'adesione a quest'ultima sia avvenuta mediante un modulo da essa predisposto per disciplinare ogni adesione, poiché la predetta modalità di decisione obbedisce, nelle intenzioni del legislatore processuale, alla necessità che dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto, indipendentemente dalla qualificazione sostanziale dell'adesione dell'associato e dello stesso accordo associativo, nonché delle corrispondenti tutele.

Cass. civ. n. 14611/2009

Nel giudizio secondo equità il giudice non ha l'obbligo di individuare preventivamente la norma giuridica astrattamente applicabile nè di applicarla in concreto, mentre ha l'obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito per determinare la regola equitativa e di verificare che essa non si ponga in contrasto con i principi sottesi alla disciplina legislativa.

Cass. civ. n. 9534/2009

Il dovere di osservare i principi informatori della materia, imposto al giudice di pace dall'art. 113, comma secondo, c.p.c. (nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale), nella decisione secondo equità delle cause di valore non superiore a euro 1100,00, non comporta la necessità di individuare la regola equitativa applicabile al caso concreto, desumendola dalle norme fondamentali del rapporto dedotto in giudizio, ma quella di avere cura, nella ricerca selettiva della predetta regola, che essa non contrasti con i principi, preesistenti alle norme in concreto oggettivamente dettate, ai quali il legislatore si è ispirato nella previsione della specifica disciplina. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e deciso la domanda nel merito, rigettandola, in relazione ad una controversia in cui il giudice di pace aveva accolto un'azione risarcitoria da assunto inadempimento contrattuale, prescindendo dall'accertamento del dolo o della colpa nella relativa condotta della convenuta e, quindi, violando il principio informatore secondo cui, nel campo della responsabilità contrattuale, è necessaria la prova della imputabilità soggettiva del fatto dannoso, che il debitore può contrastare dimostrando l'impossibilità dell'assolvimento della sua prestazione per causa a lui non imputabile).

Cass. civ. n. 15986/2008

In tema di giudizio di equità, rientra fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato. La prova può essere articolata con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le presunzioni semplici, ma la relativa demonstratio deve comunque risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della regula iuris di cui all'art. 116 c.p.c., una valutazione in concreto e cioé caso per caso, anche a prescindere da mere regole statistiche dell'assunto attoreo, rappresentato in termini consequenziali di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del «più probabile che non ». (Nella specie la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata relativa ad un'azione risarcitoria per l'impugnativa di un illegittimo accertamento tributario, non risultando in essa in alcun modo evidenziato in che cosa sarebbe consistito il danno subito dall'istante sotto il profilo dell'an e del quomodo di tal che il lamentato stato di malessere della ricorrente, ricostruito dal giudice del merito in termini di «fastidio e stress » non altrimenti qualificato, essendo privo di un sia pur presuntivo supporto probatorio, era da ritenersi inidoneo a fondare la pretesa risarcitoria ).

Cass. civ. n. 10238/2008

Nel caso in cui dinanzi al giudice di pace, in una controversia soggetta a regola di decisione secondo equità, venga proposta una domanda riconvenzionale soggetta a regola di decisione secondo diritto e connessa alla domanda principale, il fatto che la riconvenzionale sia inammissibile (come nella specie, in quanto riconvenzionale proposta dall'opposto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ), così come una domanda inammissibile è pur sempre rilevante ai fini della determinazione della competenza, non esclude che, in ragione della connessione, la regola di decisione dell'intera controversia debba identificarsi in quella secondo diritto, con ogni conseguenza in punto di mezzo di impugnazione esperibile.

Cass. civ. n. 19291/2007

Allorquando si sia verificato un cumulo di domande avanti al giudice di pace e tra le cause cumulate vi sia una connessione che impone o, comunque, consente l'accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause cumulate, essendo inconcepibile che l'accertamento e la decisione del fatto comune possano svolgersi, in ragione del diverso valore di ciascuna delle domande, per una domanda in via equitativa e per altra secondo diritto, si deve ritenere, per evidenti esigenze di coerenza logico-giuridica, che, quale effetto della connessione fra le cause (la quale ne consente la decisione nello stesso giudizio), che la decisione su tutta la controversia debba avvenire secondo diritto e che, dunque (nel regime anteriore al d.lg.s. n. 40 del 2006), la decisione del giudice di pace sia appellabile e non ricorribile per cassazione. Siffatte esigenze si palesano, in particolare, non solo sotto il profilo che nel nostro ordinamento la decisione secondo diritto è l'eccezione e quella secondo equità la regola, ma anche perché tale eccezionalità vale anche davanti al giudice di pace.(Principio affermato dalla S.C. in un giudizio nel quale l'attore aveva proposto domanda di risarcimento danni inclusa nel limite della giurisdizione equitativa, il convenuto aveva ottenuto di chiamare in causa un terzo come preteso responsabile questo si era costituito ed aveva svolto domanda di risarcimento danni per denigrazione nel limite della competenza del giudice di pace).

Cass. civ. n. 17457/2007

Allorquando l'azione civile viene esercitata in sede penale, ancorché per una somma rientrante nell'ambito della giurisdizione equitativa del giudice di pace, poiché l'accertamento su di essa implica la pregiudiziale decisione sul fatto di reato agli effetti penali, la regola di decisione è sempre secondo diritto per la ragione della sussistenza della detta connessione per pregiudizialità con l'accertamento del reato, senza che tale regola resti esclusa qualora l'esercizio dell'azione civile avvenga davanti allo stesso giudice di pace, quale giudice penale, posto che quando esercita la giurisdizione penale il giudice di pace giudica secondo diritto. (Principio affermato dalla Suprema Corte in un caso in cui la Corte di cassazione in sede penale, nel cassare ai soli effetti civili una sentenza assolutoria dal reato di omicidio doloso aveva individuato come giudice di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. il tribunale in composizione monocratica a fronte di una domanda della P.C. di risarcimento del danno per lire una).

Cass. civ. n. 12644/2007

In tema di giudizio di equità, rientra fra i principi informatori della materia, ai quali è tenuto ad uniformarsi il giudice di pace a seguito della pronuncia n. 206 del 2004 della Corte costituzionale, quello di buona fede nelle esecuzione delle obbligazioni, che è espressione del principio costituzionale di solidarietà sociale e che costituisce sia un vero e proprio dovere giuridico, al quale deve essere improntata la condotta delle parti (art. 1175 e art. 1375 c.c.), sia un limite ad ogni situazione, attiva o passiva, integrativo del contenuto e degli effetti del negozio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace aveva liquidato, ad un avvocato dipendente della Spa Poste Italiane, il compenso per l'attività professionale svolta in una controversia, successivamente alla cessazione volontaria dal servizio, valendosi di una procura generale revocata due mesi dopo la data in cui avevano avuto effetto le dimissioni).

Cass. civ. n. 11880/2007

Le sentenze del giudice di pace, in ipotesi di pronuncia secondo equità, ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, c.p.c., devono essere succintamente motivate, in ossequio al principio degli articoli 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e 118, secondo comma, seconda parte, disp. att. dello stesso codice, oltre che del generale principio dell'articolo 111 della Costituzione. La mancanza di tale requisito essenziale, che deve ritenersi configurabile non solo nei casi di sentenza del tutto mancante di motivazione ma anche in quelli di motivazione apparente — perchè priva della indicazione degli elementi che giustificano il convincimento del giudice e ne rendono possibile il controllo di legittimità — può essere dedotto sotto il profilo della nullità della sentenza per violazione delle suddette disposizioni degli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. dello stesso codice. (Nella fattispecie, relativa all'azione di danni nei confronti dell'appaltatore e del comune, per essere l'attrice caduta nella buca aperta nella strada per la sostituzione di tubi fognari, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che si era limitata ad affermare che non erano stati apposti segnali di pericolo, senza indicare quali prove avessero sostenuto tale convincimento e chiarire le ragioni per cui erano state ritenute prevalenti le eventuali prove della situazione dei luoghi così sommariamente accertata rispetto a quelle contrarie indicate e prodotte dalla parte).

Cass. civ. n. 10394/2007

A seguito della sostituzione del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., da parte dell'art. 1 del D.L. n. 18 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 63 del 2003 e, quindi, della conseguente introduzione (per i giudizi iniziati dal 10 febbraio 2003; art. 1 bis di detto d.l.) della regola di decisione da parte del giudice di pace secondo diritto, per le controversie non eccedenti euro millecento, derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod.cov., cioè mediante moduli o formulari, deve ritenersi — una volta considerato che l'esigenza della decisione secondo diritto obbedisce nelle intenzioni del legislatore alla necessità che le dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto — che un'analoga regola trovi applicazione alle controversie comprese entro quel valore, le quali originino da rapporti contrattuali che siano sottoposti ad uniformità di disciplina, perché intervenuti tra un utente ed un monopolista legale di un pubblico servizio, atteso che l'esigenza di uniformità di decisione, garantita dalla regola — di natura processuale — della decisione secondo diritto non può che ricorrere a maggior ragione allorquando l'uniformità di disciplina del rapporto discenda dalla legge, che, nell'assicurare il monopolio del servizio, impone al monopolista di garantire all'utente parità di trattamento. (Sulla base di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile, in quanto la controversia, iniziata dopo il 10 febbraio 2003, era da intendersi soggetta a decisione secondo diritto, il ricorso contro la sentenza del giudice di pace resa in riferimento a rapporto contrattuale relativo ad un'attività ispettiva di prevenzione, esercitata da una A.S.L. e svolgentesi secondo regole uniformi, previste dalla legge e da deliberati di una giunta regionale).

Cass. civ. n. 4853/2007

Avendo il giudice l'obbligo di conoscere la legge, ma non anche gli usi, questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 284/2007

In tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia — vincolanti per il giudice di pace a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale — rappresentano non tanto una regola di giudizio quanto piuttosto una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso per cassazione che denunci, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che — non essendo oggettivizzati in norme — devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione.

Cass. civ. n. 26528/2006

Per le sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice; ne consegue che le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art 360 c.p.c. per violazione di legge.

Cass. civ. n. 17144/2006

In tema di limiti del giudizio di equità per come definiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, deve ritenersi che la norma dell'art. 2697 c.c., che regola la distribuzione dell'onere della prova tra le parti, costituisce principio informatore del sistema delle garanzie giurisdizionali, di modo che resta priva di rilievo la circostanza che essa sia collocata nel codice di diritto sostanziale.

Cass. civ. n. 12868/2005

La conoscenza dello statuto del Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario, appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto - in applicazione del principio iuria novit curia discendente dall'art. 113 c.p.c. - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti.

Cass. civ. n. 11701/2005

Nel caso in cui siano proposte al giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti (millecento euro) previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma dell'art. 36 c.p.c., la quale, pur rientrando nella competenza del giudice di pace, superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equità, l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della sentenza è, non già il ricorso per cassazione, ma l'appello, a nulla rilevando che sulla domanda riconvenzionale sia stata emanata una pronuncia a contenuto meramente processuale che non abbia formato oggetto di impugnazione.

Cass. civ. n. 21432/2004

In tema di assicurazione obbligatoria della Rca, il giudice non ha obbligo di procurarsi la conoscenza diretta del decreto ministeriale che pone in liquidazione coatta amministrativa la società assicuratrice e che autorizza il commissario liquidatore alla liquidazione dei danni, in quanto esso non costituisce una fonte di diritto oggettivo, ovvero un precetto caratterizzato dal duplice carattere della normatività e della giuridicità; ne consegue che, ove il decreto stesso non risulti ritualmente acquisito agli atti ed il giudice di merito abbia mostrato ugualmente di conoscerlo, ciò implica un utilizzo della propria conoscenza privata in violazione del principio di disponibilità delle prove posto dall'art. 115 c.p.c.

Cass. civ. n. 8717/2004

Nel giudizio innanzi al giudice di pace la indisponibilità del diritto in questione preclude la pronuncia secondo equità, dovendo la disposizione dell'art. 113, secondo comma, c.p.c. essere letta in correlazione con quella dell'art. 114 del codice di rito, secondo la quale in tanto il merito della causa è deciso secondo equità in quanto esso riguardi diritti disponibili delle parti che ne facciano concorde richiesta. La circostanza che la prima norma concerna tutte le cause di competenza del giudice di pace il cui valore non eccede i due milioni di lire (nella formulazione originaria della norma), e la seconda solo quelle di valore superiore per le quali il giudizio equitativo sia stato domandato, non giustifica una conclusione restrittiva giacché, se la ratio della prevista richiesta delle parti per le cause di valore superiore sta nella finalità di evitare che le regole di diritto possano essere disapplicate in controversie con più rilevanti implicazioni economiche, ed è dunque esclusiva di tali cause, la ratio del limite costituito dalla non disponibilità del diritto non è in alcun modo collegata alle conseguenze economiche della decisione, ma alle ragioni della indisponibilità, quali che esse siano. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di pace che, decidendo secondo equità, aveva condannato l'amministrazione finanziaria al pagamento, in favore di un componente di commissione tributaria, di una somma pari a quella spettante a titolo di indennità giudiziaria ai magistrati pubblici dipendenti; al riguardo, la S.C. ha qualificato non disponibile la situazione dedotta in giudizio atteso che essa verteva in materia di rapporto di diritto pubblico e di servizio onorario, con obbligazioni di diritto pubblico sottratte alla disponibilità delle parti, essendo l'amministrazione chiamata soltanto a riconoscerle, mediante procedimenti ed atti ricognitivi, e non potendo costituirle o modificarne il contenuto, con conseguente impossibilità di decidere il merito della causa secondo equità).

Cass. civ. n. 17429/2003

Nel giudizio di equità da parte del giudice di pace, venendo in gioco una equità cosiddetta formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione del risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, fissata dall'art. 2059 c.c., sia pure nell'interpretazione costituzionalmente corretta di tale disposizione. Ne consegue che il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio di equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (sia pure attraverso presunzioni, secondo i principi generali) il pregiudizio subito (essendo da escludere che il danno non patrimoniale rappresenti una conseguenza automatica dell'illecito); come pure — e per lo stesso principio di non vincolatività della norma ordinaria sostanziale — può ritenere di non liquidare il danno morale soggettivo anche in ipotesi in cui astrattamente lo stesso sia risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c., se a questa conclusione porta il principio di equità elaborato per la decisione della fattispecie concreta. Resta invece escluso che il giudice di pace, nel giudizio secondo equità, possa ritenere non risarcibile il danno non patrimoniale da lesione di un valore della persona costituzionalmente protetto, giacché in questo caso sarebbe violata la norma costituzionale di riferimento, al rispetto della quale egli è, in ogni caso, tenuto.

Cass. civ. n. 12476/2002

La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali (nella specie, i decreti del Ministero per i Beni culturali ed ambientali del 1° febbraio e 13 maggio 2000 impositivi di vincoli su beni immobili) rende loro inapplicabile il principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 c.p.c., in sede di giudizio di legittimità, ed altresì inammissibile (anche in parte qua) il ricorso per cassazione fondato, in punto di diritto, sulla loro pretesa applicazione.

Cass. civ. n. 10913/2001

Nelle cause di valore inferiore a due milioni, il giudice di pace è tenuto a pronunciarsi sulle eccezioni espressamente previste dalla legge, sulle eccezioni con cui si fa valere un fatto impeditivo o estintivo e sulle mere difese, con cui si nega la sussistenza di un fatto costitutivo e l'omessa pronuncia dà luogo a violazione di legge ex art. 112 c.p.c.; non ha, invece, l'obbligo di pronunciarsi sulle difese con cui di deduce l'applicabilità di una norma sostanziale e, in caso di omessa pronuncia, non è configurabile un vizio del procedimento; infatti, dovendo il giudice di pace decidere secondo equità e senza motivare sul perché ritenga di discostarsi dal principio di diritto sostanziale, non può sussistere per lo stesso un obbligo di motivare in merito alla richiesta di applicazione di una norma irrilevante nella struttura del giudizio di equità.

Cass. civ. n. 5131/2000

Il potere decisionale equitativo del giudice di pace - esprimente un'equità formativa (o sostitutiva) della norma da applicare e non correttiva (o integrativa) di una norma giuridica preventivamente individuata - attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio concernenti la domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte (e, quindi, utilizzabili in funzione della decisione di merito) e non anche le questioni di ordine processuale le quali, per il loro rilievo pubblicistico, non si sottraggono al principio di stretta legalità. Con riferimento a tali ultime questioni va considerato che il procedimento davanti al giudice di pace, in base all'art. 311 c.p.c., è retto, per tutto ciò che non è regolato nel titolo secondo del libro secondo del codice di rito o in altre espresse disposizioni, dalla norme relative al procedimento davanti al tribunale in quanto applicabili, oltre che da quelle contenute nel libro primo del codice stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza nella quale un giudice di pace aveva ritenuto di risolvere secondo equità la questione preliminare della propria competenza per territorio che, peraltro, nessuna delle parti gli aveva posto).

Cass. civ. n. 4008/2000

Nelle cause in materia civile in cui è parte la pubblica amministrazione il giudice di pace incontra i limiti posti al giudice ordinario dall'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo (R.D. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E); tra questi non è compreso quello che la decisione sia assunta secondo diritto e non anche secondo equità, nei casi consentiti dalla legge processuale.

Cass. civ. n. 12538/1999

Secondo l'art. 14 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sulla riforma del sistema di diritto internazionale privato, l'accertamento della legge straniera dev'essere compiuto d'ufficio dal giudice e, pertanto, le norme di diritto straniero richiamate da quelle di diritto internazionale privato, vengono inserite nell'ordinamento interno e sono conseguentemente assoggettate al trattamento processuale proprio delle norme giuridiche, trovando in conseguenza piena applicazione riguardo ad esse l'art. 113 c.p.c., che attribuisce in via esclusiva al giudice il potere di individuare le norme applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio. In forza dell'art. 72, primo comma, della L. n. 218 del 1995 – che deroga alla regola generale espressa nell'art. 11 att. c.c. – il principio dell'art. 14 si applica ai giudizi iniziati successivamente all'entrata in vigore di detta legge anche con riferimento ai rapporti sorti prima di essa, con il solo limite delle situazioni che possano dirsi «esaurite», le quali restano regolate, viceversa, dalle norme di diritto internazionale previgente e si identificano o in quelle definitivamente accertate in sede giurisdizionale o in quelle che comunque abbiano già compiutamente realizzato tutti i propri effetti. Ne discende che, in un giudizio di opposizione avverso un lodo arbitrale straniero iniziato successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge, erroneamente la corte d'appello avanti alla quale è stata proposta l'opposizione, reputa esistente l'onere della parte opponente di provare il diritto straniero in base alla cui applicazione detta parte sosteneva l'illegittimità della clausola arbitrale, poiché non ricorreva una situazione «esaurita» ed era, pertanto, applicabile l'art. 14, per essere stata l'invalidità della clausola in forza della quale il lodo era stato emesso (tra l'altro dopo l'entrata in vigore della legge, circostanza che a maggior ragione escludeva l'esaurimento della situazione) ancora deducibile con l'opposizione ex art. 840, terzo comma, c.p.c. (Nell'affermare tali principi la Suprema Corte ha comunque precisato che anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 14 cit. il giudice italiano doveva considerarsi vincolato alla ricerca della norma di diritto straniero applicabile).

Cass. civ. n. 6933/1999

Il principio iura novit curia, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività, sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni).

Cass. civ. n. 4455/1999

Le disposizioni in tema di regolamento delle spese processuali rientrano tra le regole del processo che devono essere osservate dal giudice di pace anche nel caso di pronuncia secondo equità, cui quel giudice può legittimamente riferirsi per quanto concerne la decisione di merito, mentre i problemi attinenti al processo debbono venir decisi secondo diritto.

Cass. civ. n. 1789/1999

Per l'individuazione delle cause che a norma dell'art. 113 c.p.c. devono essere decise dal giudice di pace secondo equità, il valore della causa deve determinarsi applicando per analogia, le regole formulate nel codice per la determinazione del valore della causa ai fini della competenza (art. 10, 14, 16, 17 c.p.c.).

Cass. civ. n. 5330/1998

Il giudizio di equità del giudice di pace trova posto soltanto nella decisione del merito della causa e per quanto attiene alla regola sostanziale da applicare alla domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte. Esso si traduce, con riferimento alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudicante, non nell'applicazione di una regola soggettiva e particolare avulsa dal sistema o a questo estranea, ma nella possibilità di una mitigazione o temperamento del diritto positivo, giustificati dalla peculiarità della fattispecie medesima e sorretti comunque da un iter argomentativo che dia conto del processo logico seguito, in guisa da consentire di cogliere la ratio decidendi.

Cass. civ. n. 3820/1997

Le prescrizioni dei regolamenti comunali edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile, secondo il disposto degli artt. 872 e 873 c.c. ed hanno pertanto valore di norme giuridiche, sicché il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, deve acquisirne diretta conoscenza indipendentemente da una attività assertiva e probatoria delle parti, avvalendosi di ogni mezzo utile.

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