Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3220 del 19 luglio 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché l'azione di regolamento di confini implicitamente comporta la richiesta di restituzione del dovuto, onde costituiscono pure e semplici inesattezze le indicazioni che l'attore abbia fatto sulla base della ignoranza dell'effettivo stato dei luoghi, non si ha ultrapetizione se il giudice, nel fissare il confine, assegni all'attore una zona di terreno non richiesta in citazione.

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