Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5129 del 6 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La qualificazione giuridica costituisce pronuncia di merito nel solo caso in cui il riconoscimento del rapporto giuridico costituisca contemporaneamente presupposto della competenza e la condizione per l'esercizio dell'azione in modo che, negata l'esistenza del rapporto o la chiesta qualificazione di esso, la domanda debba essere rigettata. In tal caso infatti, la pronuncia sulla qualificazione non rappresenta una mera declinatoria della competenza, ma si risolve in un vero e proprio rigetto della domanda nel merito. Nel caso invece in cui la qualificazione giuridica dell'azione venga effettuata incidenter tantum, in funzione cioč della decisione sulla competenza, senza alcuna rilevanza sull'esito definitivo della lite, essa non costituisce una pronuncia di merito, per modo che la sentenza non č impugnabile con l'appello.

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