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Articolo 2160 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Trasferimento del diritto di godimento del fondo

Dispositivo dell'art. 2160 Codice Civile

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo [978, 1406, 1470, 1522], la mezzadria continua [1599] nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto [1373, 1602, 2964]. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico [2161] passano a chi subentra nel godimento del fondo [1260], salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente [2177, 2559, 2560].

Ratio Legis

La norma non pone limitazioni circa il titolo del trasferimento del diritto di godimento del fondo, pertanto ogni forma potrà essere applicata, anche quella della riunione nella medesima persona dell'usufrutto e della nuda proprietà (c.d. consolidazione).

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