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Articolo 1522 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Vendita su campione e su tipo di campione

Dispositivo dell'art. 1522 Codice Civile

Se la vendita è fatta su campione, s'intende che questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità della merce, e in tal caso qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto(1).

Qualora, però, dalla convenzione o dagli usi risulti che il campione deve servire unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità, si può domandare la risoluzione soltanto se la difformità dal campione sia notevole [1455](2).

In ogni caso l'azione è soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo 1495 [172](3).

Note

(1) Il primo comma disciplina la vendita su campione che è una vendita perfetta ma che può essere risolta (1453 c.c.) se la merce presenta una qualsiasi difformità dal campione.
(2) Il secondo comma disciplina la vendita su tipo di campione, nella quale il campione serve solo per orientare l'acquirente e che può essere risolta solo se la difformità da esso della merce consegnata è notevole.
(3) A differenza della vendita a prova (1521 c.c.), nelle figure qui contemplate la verifica sul campione non serve ad escludere un vizio del bene o la sua inidoneità all'uso ma solo ad orientare il compratore, più o meno marcatamente, rispetto all'acquisto che intende fare. Pertanto, non sembra discutibile che questi possa avvalersi delle azioni edilizie (1492 ss. c.c.) in caso ne sopravvengano i presupposti.

Ratio Legis

Il legislatore disciplina tali tipologie di vendita (v. 1520, 1521 c.c.) che sono volte a favorire il traffico giuridico in quanto consentono la compravendita di merci anche in base al solo esame di un campione (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui la merce si trovi in un luogo molto lontano dall'acquirente).

Spiegazione dell'art. 1522 Codice Civile

Vendita su campione e su tipo di campione

Mentre nella vendita con riserva di gradimento il compratore si riserva il diritto insindacabile di gradire la cosa (più che di gradire la cosa egli addirittura intende riservarsi di gradire il contratto, poiché ignora se avrà convenienza di adempiervi; e più verosimilmente ignora se troverà a chi cedere il contratto); mentre nella vendita a prova dovrà accertarsi l'esistenza di talune qualità ovvero dell'idoneità della cosa all'uso cui è destinata; nella vendita su campione il criterio della rispondenza della cosa al desiderio del compratore è per così dire materializzato nel campione.

Vendita su campione si ha quando le parti hanno voluto l'identità assoluta e perfetta della merce con un campione, e se questo è conservato sia pure senza rigore di forme. Non si ha vendita su campione se nelle trattative fu soltanto mostrata la merce offerta in vendita. Né integra la vendita su campione il riferimento generico a un modello: tale riferimento serve solo a dare un'indicazione approssimativa della qualità della merce. Nella vendita di campioni e a titolo di prova per futuri affari nemmeno si ha vendita su campione: i campioni sono consegnati a titolo di vendita, e al venditore ne dev'esser pagato il prezzo se eccedono la quantità che di regola si dà gratuitamente come campionario.
La cosa venduta deve avere tutte le qualità del campione, anche se talune qualità del campione non siano essenziali. L'assunzione del campione a modello cui il venditore deve senz'altro adattarsi da perciò al compratore il diritto incontrollabile di risolvere il contratto per qualsiasi difformità dal campione.

Diversa dalla vendita su campione è quella su tipo di campione se dalla convenzione o dagli usi risulti una meno recisa volontà del compratore: se risulta aver egli voluto unicamente indicare in modo approssimativo la qualità. In tal caso egli può chiedere la risoluzione solo se la difformità dal campione sia notevole.


Vendita condizionale

Tanto la vendita su campione che la vendita su tipo di campione non sono vendite sottoposte a condizione.
La condizione è elemento accidentale del negozio: qui invece il modello (assoluto o relativo, secondo che si tratti di vendita su campione o di vendita su tipo di campione) è considerato come l' oggetto da tenere presente come termine di paragone, nulla vi è di condizionale.
La clausola della vendita a campione o a modello esige il rigore più severo nell'osservanza della conformità dei requisiti tra la cosa e il modello ed esclude la tolleranza di quei difetti che potrebbero anche essere scusati in un negozio normale di scambio.

La vendita in campione può aversi anche quando il campione non sia consegnato al momento della stipulazione del contratto, ma venga spedito successivamente a suggello della qualità pattuita.
A rigore neanche la vendita a prova (che pure l'art. 1521 cod. civ. dice presumersi fatta sotto condizione sospensiva) è vendita condizionale: poiché l'esistenza delle qualità pattuite o la normale idoneità non è condizione, è l'essenza stessa del contratto. Nella vendita a prova la responsabilità del venditore circa i requisiti della sua vendita non è compatibile, salvo il caso di dolo, con la conclusione del contratto, rimessa alla discrezione dell'acquirente.

I brevi termini di decadenza e di prescrizione dell'art. 1495 cod civ. (otto giorni ed un anno) stanno pure a denotare l'interesse del commercio alla sollecita definizione dei rapporti tra venditore e compratore.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

366 Nell'art. 394 sono regolati, sulla scorta della dottrina e della giurisprudenza, due comunissimi tipi di vendita, tanto nel campo civile che nel commerciale, e cioè la vendita su campione e quella su tipo di campione.
Secondo i concetti unanimemente accolti per la vendita su campione, questo deve servire come esclusivo paragone per la qualità che la merce consegnata deve avere. Trattasi di una specificazione di qualità, che, anziché risultare da una esplicita indicazione, è fatta per relationem. E' chiaro pertanto che qualsiasi difformità attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto, con l'osservanza dei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti nell'art. 379.
Nella vendita su tipo di campione, questo serve soltanto come indicazione approssimativa della qualità, e perciò la risoluzione del contratto può essere domandata soltanto quando la difformità dal campione sia notevole.

Massime relative all'art. 1522 Codice Civile

Cass. civ. n. 24182/2017

Nella vendita su tipo di campione, questo serve unicamente ad indicare, in modo approssimativo, la qualità della merce da consegnare, che può anche non corrispondere al tipo, purché ne conservi le qualità essenziali; sicché, in caso di merce difforme rispetto al tipo, la domanda di risoluzione per inadempimento è giustificata solo se tale difformità sia notevole e, cioè, superi il margine di tollerabilità dell'approssimazione, secondo una valutazione demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.

Cass. civ. n. 9968/2016

In materia di vendita a campione, il giudice può vagliare qualsiasi risultanza probatoria al fine di accertare eventuali difformità della merce rispetto al campione convenuto, utilizzando, al riguardo, anche documenti nella disponibilità della parte acquirente.

Cass. civ. n. 6162/2016

Nella vendita su campione, ex art. 1522, comma 1, c.c., qualora sia il campione che la cosa compravenduta presentino identici vizi o mancanza di qualità e, al momento dell'accettazione del campione medesimo, gli uni e le altre non siano rilevabili dal compratore, è applicabile la disciplina ordinaria in tema di garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta.

Cass. civ. n. 15792/2013

Per identificare un contratto di vendita "su campione", ai sensi dell'art. 1522 c.c., è necessaria una volontà delle parti espressa nel senso di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce, o così ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio; in caso contrario, la vendita deve intendersi, ai sensi del secondo comma, "su tipo di campione", dovendosi ritenere che le parti, come avviene normalmente, abbiano assunto il campione per indicare in modo approssimativo la qualità della merce venduta.

Cass. civ. n. 9582/2012

Nella vendita su campione il venditore non ha altro obbligo che quello di provare di aver consegnato la merce contrattata, senza che egli possa essere tenuto a provarne la conformità, laddove l'onere di provare che la merce non aveva le caratteristiche richieste e risultanti dal campione, incombe al compratore, a dimostrazione del fondamento dell'eccezione opposta alla pretesa del venditore; inoltre, la prova della relativa difformità deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con il campione, sicché ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie d'identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alla particolare qualità della merce oggetto della convenzione.

Cass. civ. n. 1229/2003

Nella vendita su campione (art. 1522 c.c.), che si caratterizza in quanto la qualità della merce è stabilita facendo riferimento ad un esemplare che funge da mezzo di accertamento della conformità del bene consegnato a quello promesso, le parti possono anche pattuire che soltanto alcuni dei requisiti del campione assurgono a qualità promesse, cosicché non qualsiasi difformità della merce rispetto al campione, ma soltanto la difformità rispetto ai requisiti del campione alle quali le parti hanno espressamente fatto riferimento attribuisce al compratore, ai fini dell'art. 1522 c.c. il diritto alla risoluzione del contratto. (Nella specie, concernente una compravendita di una partita di tessuto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, avendo le parti convenuto che il campione allegato alla proposta di acquisto serviva da strumento di paragone esclusivamente per il colore, la difformità della merce rispetto a tutte le altre caratteristiche del tessuto non attribuiva al compratore il diritto alla risoluzione del contratto).

Cass. civ. n. 10257/1997

Accertato che la fattispecie contrattuale adottata dalle parti sia quello della vendita su campione, qualsiasi differenza della res tradita rispetto al campione stesso integra, all'esito di un procedimento di mero raffronto materiale, una ipotesi di inadempimento che legittima il compratore ad agire per la risoluzione contrattuale, senza che sia lecito accertare (come è invece consentito nella diversa ipotesi di cui all'art. 1497 c.c.) se il difetto di qualità lamentato ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.

Cass. civ. n. 810/1981

Nella vendita su campione di cui all'art. 1522 c.c., la prova della difformità della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante il raffronto con il campione, sicché, ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie di identificazione, viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alle particolari qualità della merce oggetto della convenzione.

Cass. civ. n. 2030/1980

La configurabilità di una vendita «su campione», ai sensi ed agli effetti dell'art. 1522 c.c., non trova ostacolo nel fatto che le parti non abbiano previsto precauzioni circa il prelevamento del campione medesimo e la sua custodia, trattandosi di circostanza la quale può solo implicare una maggiore difficoltà per la prova di eventuali difformità della merce consegnata.

Cass. civ. n. 617/1980

Nella vendita su campione di cui al primo comma dell'art. 1522 c.c., il campione è elemento costitutivo dell'accordo negoziale quale criterio vincolante d'identificazione dell'oggetto del contratto nelle sue qualità essenziali e, pertanto, il bene scelto come campione deve non solo preesistere al momento della stipulazione del contratto, ma deve essere anche individuato nella fase della formazione del contratto stesso.

Cass. civ. n. 2934/1975

La vendita su campione può atteggiarsi, secondo la prassi commerciale, come vendita su campione o come vendita su campione-tipo. Mentre la prima si basa sul riferimento a un modello che deve costituire il termine di raffronto per la valutazione di conformità dell'adempimento e, quindi, ad un esemplare considerato nella sua insostituibile identità, la vendita su campione-tipo realizza l'individuazione per mezzo di un prodotto di serie, ma specificamente individuabile rispetto ad altri, con qualità particolari del tipo, la cui presenza è ritenuta essenziale ai fini di un corretto adempimento.

Cass. civ. n. 1909/1975

Se è vero che la perfetta aderenza al campione della cosa consegnata è giustamente richiesta ove la stessa possa essere uguale, nel senso che ogni esemplare debba essere identico al prototipo rappresentato dal campione, ciò non può verificarsi in assoluto laddove le cose, anziché fabbricate dall'uomo, siano prodotte dalla natura, nella quale è ben difficile riscontrare cose perfettamente uguali; così allorché si tratta di un bene come il marmo colorato, nel quale, fermo restando tipo, qualità e coloratura, differenze si possono riscontrare nella venatura e macchiatura.

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