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Articolo 2177 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Trasferimento dei diritti sul bestiame

Dispositivo dell'art. 2177 Codice Civile

Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida [2170] viene trasferito ad altri [2160], il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante [2559], derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante(1).

Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso [2160].

Note

(1) Il trasferimento del bestiame determina solo una modificazione soggettiva dal lato del soccidante. Pertanto, nell'ipotesi in cui viene trasferita solo una parte del bestiame, all'originario soccidante si aggiungerà il terzo acquirente, il quale, in proporzione della propria quota di bestiame, sarà titolare di crediti e debiti derivanti dalla soccida.

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