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La compravendita. Garanzia per vizi della cosa venduta e nuova tutela del consumatore

Autore: Savanna Lidia
Data di pubblicazione: dicembre 2007
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La nuova edizione dell'opera, ampiamente riveduta e arricchita con i principi di ultima elaborazione giurisprudenziale, affronta le sempre più attuali tematiche della compravendita nel caso di inesattezza qualitativa della prestazione, analizzando minuziosamente il contenuto della garanzia per vizi e mancanza di qualità della cosa venduta di cui agli arti. 1490 c.c. e ss., con ampi cenni alla tutela del compratore di immobili da costruire per le ipotesi di difetti di... (continua)


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Dispositivo dell'art. 1492 Codice Civile

Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto (1) ovvero la riduzione del prezzo (2), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi (3), il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpadel compratore, o se questi l'ha alienata (4) o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Note

(1) Questa azione, che prende il nome di azione redibitoria, è un tipo di risoluzione [v. 1453 ss.] che si caratterizza per l'onere del compratore di denunciare al venditore il vizio entro otto giorni dalla sua scoperta (cd. termine di decadenza [v. 2964]), e di esercitare l'azione di risoluzione entro un anno (termine di prescrizione [v. 2934]) [v. 1495].

(2) Tale azione, detta azione estimatoria, ha la funzione di ridurre il prezzo fissato dalle parti (compratore-venditore) in proporzione del ridotto valore della cosa da acquistare. Se poi il compratore ha già pagato il prezzo, avrà diritto ad ottenere la restituzione parziale del prezzo sborsato. Le due azioni, redibitoria ed estimatoria, conservano il nome tradizionale di azioni edilizie in omaggio al diritto romano.

(3) Anche vizi che la cosa può presentare in origine.

(4) La garanzia non si perde neanche nel caso in cui il bene sia stato più volte venduto (cd. vendita a catena), dove ciascun compratore può agire (procedere) nei confronti del primo venditore.


Ratio Legis

Il legislatore ha previsto due situazioni diverse: a) al comma 1 disciplina il caso in cui il compratore chiede la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo per i vizi che la cosa presenta in base all'art. 1490; b) al comma 3, invece, limita la possibilità che il compratore agisca contro il venditore per vizi della cosa di cui questi non è responsabile.

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