Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1212 del 1 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vizi della cosa oggetto di compravendita, la regola dettata dal terzo comma, ultima ipotesi dell'art. 1492 c.c., che esclude la possibilitą di chiedere la risoluzione nei casi di alienazione e trasformazione della cosa, deve essere ricondotta non alla obiettiva impossibilitą di ripristino della situazione nella quale le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma alla volontą dell'acquirente di accettare la cosa nonostante il detto vizio e deve essere conseguentemente estesa ad ogni forma di utilizzazione che, non essendo unicamente dovuta allo scopo di accertare ed eliminare il vizio o di ridurre il danno mediante l'uso della cosa secondo la sua naturale destinazione, possa considerarsi inequivocabilmente indicativa (secondo l'apprezzamento del giudice di merito non censurabile in Cassazione, se logicamente e congruamente motivato) della predetta volontą del compratore. (Nella specie, l'acquirente non solo aveva continuato ad usare la macchina compravenduta dopo gli inutili tentativi di riparazione ma aveva anche concesso su di essa, dopo i predetti tentativi, un privilegio speciale per garanzia di un mutuo contratto con un istituto di credito Isveimer).

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