Cassazione civile Sez. II sentenza n. 639 del 21 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di compravendita, il legittimo esercizio dell'azione di risoluzione per vizi della cosa alienata non presuppone l'esistenza della colpa dell'alienante, giusta disposto dell'art. 1492 c.c., colpa richiesta, per converso, nella diversa ipotesi di risoluzione per difetto delle qualità promesse ex art. 1497 c.c., norma che, a differenza della prima, richiama «le disposizioni generali dell'istituto della risoluzione per inadempimento», fondato, come noto, sul principio della colpa dell'inadempiente.

(massima n. 2)

In tema di compravendita, la norma di cui all'art. 1494 c.c. (responsabilità risarcitoria del venditore per vizi della cosa venduta) disciplina, al primo come al secondo comma, un'ipotesi di responsabilità contrattuale del venditore per inosservanza dell'obbligo di diligenza relativo allo stato della merce oggetto del trasferimento, con la conseguenza che l'azione risarcitoria proposta dal compratore ex contractu non può estendersi anche al produttore, in quanto l'autonomia delle due successive vendite non consente di indirizzare detta azione nei confronti di quest'ultimo.

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