La nuova edizione presenta una trattazione completa e sistematica dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla disciplina codicistica, puntualmente riletta alla luce degli orientamenti della dottrina e delle incessanti innovazioni legislative intervenute. Il coordinamento della trattazione giurisprudenziale e dottrinale del codice civile con quella delle norme complementari, operato sia attraverso un sistematico richiamo alla normativa correlata sia mediante appendici che contengono... (continua)
Gli studi sulla responsabilità da atto lecito ed il fondamentale problema della sua estensione operativa hanno costantemente oscillato tra una visione in termini di eccezionalità/deroga ed una ricostruzione che tende a modellarla in termini generali sul paradigma delle responsabilità civile di tipo extra contrattuale. L'opera, partendo dalla teoria del danno non ingiusto, ne analizza le ricadute all'interno dei diversi settori dell'ordinamento giuridico, ove il... (continua)
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (1), la prestazionediventa (2) impossibile (3) [1218, 1463]. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento (4) [1219]. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione [1325 n. 2] o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione (5) ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla (6).
(1) L'impossibilità non è imputabile al debitore quando dipende da caso fortuito o forza maggiore, ossia da eventi che non si possono prevenire o prevedere. L'impossibilità della prestazione imputabile al debitore configura un vero e proprio inadempimento: quindi, non libera quest'ultimo, il quale, pur non potendo eseguire una prestazione ormai impossibile, è tenuto al risarcimento del danno [v. 1218].
(2) L'impossibilità deve intervenire dopo che l'obbligazione è sorta; una prestazione impossibile sin dall'origine impedirebbe addirittura il sorgere del rapporto obbligatorio.
(3) L'impossibilità dev'essere oggettiva ed assoluta, nel senso che la prestazione deve essere impossibile non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto, e deve non essere superabile in nessun modo, neppure con uno sforzo estremo [v. 1218]. Tuttavia, la giurisprudenza ha interpretato meno rigorosamente tali requisiti, ribadendo, piuttosto, che il debitore non può pretendere di essere liberato in presenza di una semplice difficoltà della prestazione. Così si ritiene impossibile il restituire un anello caduto in mare, in quanto la prestazione richiederebbe un costo del tutto sproporzionato rispetto al risultato dovuto.
(4) L'impossibilità temporanea non estingue l'obbligazione ma ne sospende l'obbligo dell'adempimento, escludendo comunque la responsabilità del debitore per il ritardo.
(5) Per cui il debitore è liberato quando il trascorrere del tempo ne ha reso più difficile la prestazione, al punto da essere notevolmente sproporzionata rispetto a quanto originariamente stabilito. L'obbligazione si estingue anche quando la prestazione è divenuta, nel contempo, definitivamente impossibile o anche perché andava eseguita entro un certo termine, ormai trascorso.
(6) Perché, per esempio, nel frattempo il creditore ha raggiunto, mediante altre vie, il risultato voluto.
L'estinzione dell'obbligazione si giustifica con la non imputabilità al debitore del fatto che rende impossibile la prestazione. Sicché l'impossibilità sopravvenuta va distinta dalla difficoltà e dall'eccessiva onerosità sopravvenuta [v. 1467]. La difficoltà non impedisce la prestazione ma costituisce soltanto un ostacolo che il debitore è tenuto a superare con la dovuta diligenza [v. 1176, 1218], altrimenti è inadempiente. Anche l'eccessiva onerosità sopravvenuta non impedisce la prestazione, ma la rende più onerosa e consente al debitore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione [v. 1467 ss.]. Se la prestazione divenuta impossibile è contenuta in un contratto a prestazioni corrispettive [v. Libro IV, Titolo II], la parte liberata non può chiedere la controprestazione e, se l'ha già ricevuta, deve restituirla.
Non esiste, per definizione, un manuale istituzionale capace di domare l’infinita moltitudine delle questioni giurisprudenziali.
La collana si propone l’ambizioso obiettivo di sfatare questa legge attraverso l’ideazione e la realizzazione di volumi capaci di far dialogare armonicamente la rigorosa declinazione delle coordinate teoriche con l’analitica esplorazione delle applicazioni pretorie.
A tal fine, si è strutturato ogni capitolo in due... (continua)
L'opera si compone di tre volumi. Il primo volume è dedicato al diritto delle obbligazioni, che occupa un ruolo centrale nella moderna economia industriale e globalizzata. Alla trattazione dell'obbligazione in generale, segue nel secondo e terzo capitolo un'accurata disamina delle problematiche indotte dalle obbligazioni pecuniarie e da altre specie di obbligazioni, oggettivamente o soggettivamente complesse. Vengono poi analizzati, nel quarto e quinto capitolo, i plurimi elementi... (continua)
Sommario
Abbreviazioni. – Introduzione. – I. La fisiologia del rapporto obbligatorio. – II. Le vicende del rapporto obbligatorio. – III. Alcune specie di obbligazioni. – IV. L’attuazione del rapporto obbligatorio. – V. La patologia del rapporto obbligatorio. – VI. Le fonti delle obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito.
(continua)La nuova edizione presenta una trattazione completa e sistematica dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla disciplina codicistica, puntualmente riletta alla luce degli orientamenti della dottrina e delle incessanti innovazioni legislative intervenute. Il coordinamento della trattazione giurisprudenziale e dottrinale del codice civile con quella delle norme complementari, operato sia attraverso un sistematico richiamo alla normativa correlata sia mediante appendici che contengono... (continua)
Quello dei debiti che, dopo le ricerche di Tullio Ascarelli, nel sistema italiano non si è più smesso di denominare `di valuta' (nella nota contrapposizione con i debiti `di valore'), rappresenta per la prassi un terreno di quotidiana e intensissima applicazione. Eppure, è opinione comune che in esso non manchino ampie zone d'ombra. Non di rado, chi si addentra nei meccanismi che governano questa specie di debiti riceve l'impressione di un accumulo di materiale... (continua)