Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4016 del 27 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Può farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta (la quale deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività) non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito fosse incorsa in violazione di legge sotto il profilo della erronea applicazione dell'art. 1464 c.c., avendo ritenuto configurabile un'ipotesi di impossibilità — parziale — sopravvenuta in una vendita di una struttura alberghiera constante di 19 posti — letto in relazione alla quale, successivamente al trasferimento della proprietà, il Comune aveva rilasciato una licenza per soli 13 posti letto).

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