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Dispositivo dell'art. 1463 Codice Civile

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata (1) (2) per la sopravvenuta (3) impossibilità della prestazionedovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito (4).

Note

(1) Affinché operi l'effetto liberatorio è necessario che la impossibilità sia oggettiva, cioè dipenda da fatti estranei alla volontà o alla sfera di controllo del debitore, ossia da eventi che non si possono dominare o prevedere (es.: terremoto, sciopero generale, espropriazione). La impossibilità imputabile al debitore configura, invece, un vero e proprio inadempimento, generatore, in quanto tale, di responsabilità.

(2) La prestazione si considera altresì impossibile quando la sua esecuzione, pur essendo astrattamente realizzabile, richiederebbe in concreto sforzi o mezzi del tutto irragionevoli, o, comunque, sproporzionati in relazione alla natura e all'oggetto dell'obbligazione (es.: ricerca di un orologio creduto in fondo a un lago). Eguali considerazioni vanno fatte nell'ipotesi in cui siano sopravvenuti ostacoli così gravi da mutare addirittura la natura della prestazione (si pensi, ad esempio, ad un trasporto che, divenuto impossibile per via terra, debba essere eseguito per via aerea). Il debitore non è, invece, liberato nel caso di impossibilità soggettiva di esecuzione della prestazione (es.: l'imprenditore che si sia impegnato a versare una somma di denaro non può invocare a propria liberazione il fatto di un dissesto patrimoniale). Tale impossibilità, per costante giurisprudenza, si risolve in una mera difficoltà personale di esecuzione e, in quanto tale, non può operare come fatto estintivo della responsabilità patrimoniale.

(3) Ove, invece, la prestazione fosse ab origine impossibile, il rapporto contrattuale neppure sorgerebbe. Il vincolo negoziale sarebbe, infatti, nullo per impossibilità dell'oggetto [v. 1346];

(4) Nei contratti a prestazioni corrispettive, essendo le prestazioni avvinte da un nesso di reciprova interdipendenza, la sopravvenuta impossibilità di una di esse per una causa non imputabile alla parte che è obbligata ad eseguirla determina la liberazione anche della controparte. Quest'ultima, nel caso che abbia già eseguito la propria prestazione, ha diritto di pretenderne la restituzione, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito [v. Libro IV, Titolo VII]. Ad esempio, se il bene locato è stato distrutto per un evento fortuito, il locatore non essendo in grado di consegnarlo, dovrà restituire la somma percepita ovvero, se questa non gli è stata ancora corrisposta, non potrà pretenderne il versamento. Per i contratti con effetti traslativi o costitutivi di diritti reali, vedi l'art. 1465.


Ratio Legis

Se la legge non avesse previsto lo scioglimento del contratto, si sarebbe verificato uno squilibrio tra gli interessi delle parti, perché una di esse si sarebbe trovata obbligata ad eseguire la propria prestazione senza ricevere la remunerazione costituita dalla controprestazione divenuta impossibile.

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