Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11916 del 22 ottobre 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In base agli artt. 1218 e 1256 c.c. la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo datore di lavoro dall'obbligazione retributiva soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendali ovvero a contingenti difficoltà di mercato. (Nel caso di specie la sentenza impugnata cassata sul punto dalla S.C. aveva ritenuto senza motivazione adeguata che per un datore di lavoro appaltatore di opere pubbliche una perizia di variante in corso d'opera costituisse un evento facilmente prevedibile e quindi probabile anziché semplicemente possibile e che l'appaltatore medesimo avrebbe potuto imporre all'appaltante, al momento della stipulazione del contratto, una clausola di accollo da parte dello stesso dei costi relativi alle retribuzioni da corrispondere ai dipendenti nel corso di un'eventuale sospensione dei lavori, senza specificare quale era stato nella specie il difetto di diligenza gestionale imputabile all'impresa in considerazione anche della disciplina regolatrice delle modalità di conclusione dei contratti con la pubblica amministrazione).

(massima n. 2)

È valido l'accordo col quale l'imprenditore e le organizzazioni sindacali pattuiscano, ai fini del ricorso alla Cassa integrazione guadagni, una sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale; per l'efficacia di tale accordo è tuttavia indispensabile che i lavoratori interessati abbiano conferito specificamente ai rappresentanti sindacali l'incarico di stipularlo, oppure che provvedano a ratificarne l'operato, trattandosi di accordo che incide immediatamente sulla disciplina dei contratti individuali di lavoro e sui diritti di cui i singoli sono già titolari. Tanto l'incarico che la successiva ratifica possono essere espressi anche mediante comportamenti concludenti, purché si tratti di condotte significative della volontà degli interessati, in quanto l'iscrizione all'associazione sindacale non è atto idoneo a conferirle anche il potere di disporre di diritti acquisiti al patrimonio del lavoratore.

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