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Articolo 480 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Prescrizione

Dispositivo dell'art. 480 Codice Civile

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni [481, 485, 487, 525, 2946 c.c.](1).

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione [456 c.c.] e, in caso d'istituzione condizionale [633 ss. c.c.], dal giorno in cui si verifica la condizione [1353, 1359, 2935 c.c.](2). In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa(3).

Il termine non corre per i chiamati ulteriori [688 c.c.], se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno [525 c.c.](4).

Note

(1) Il diritto di accettare l'eredità è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni (v. art. 2946 del c.c.).
(2) Tale termine decorre dal momento dell'apertura della successione, ossia dalla morte del de cuius (v. art. 456 del c.c.), coerentemente alla necessità di assicurare la continuità tra la persona del defunto e quella di chi acquista l'eredità.
Qualora, invece, l'istituzione di erede sia condizionata, il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dal momento in cui si verifica la condizione. In tale ipotesi la vocazione (v. art. 457 del c.c.) e la delazione (v. art. 457 del c.c.) non coincidono temporalmente.
(3) Comma così modificato dall'art. 69, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(4) Di norma, anche per i soggetti che sono chiamati alla successione del defunto solo nel caso in cui i primi chiamati non possano o non vogliano accettare l'eredità (c.d. chiamati ulteriori), il termine di prescrizione per l'accettazione dell'eredità, decorre dal momento dell'apertura della successione.
Fa eccezione l'ipotesi in cui il primo chiamato abbia già accettato e acquistato l'eredità che successivamente sia venuta meno: per esempio quando l'accettazione sia stata annullata per violenza o dolo (v. art. 482 del c.c. , o sia stato scoperto un testamento successivo).
In questi casi il termine di prescrizione per gli ulteriori chiamati decorre dal momento in cui la delazione a loro favore è divenuta attuale (es.: dalla sentenza di annullamento dell'accettazione).

Ratio Legis

La prescrizione serve a dare certezza nei rapporti giuridici, facendo venir meno i diritti rispetto ai quali il titolare non ha dimostrato interesse per un periodo prestabilito.

Spiegazione dell'art. 480 Codice Civile

La norma stabilisce il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto di accettare l'eredità.
Nonostante il tenore letterale della norma che parla di prescrizione del diritto di accettare, la dottrina e al giurisprudenza si sono a lungo scontrate sulla natura giuridica del suddetto termine.

Secondo parte della dottrina il termine di accettazione dell'eredità avrebbe natura di termine di decadenza in quanto:
  • indicherebbe il termine entro il quale deve essere compiuta una determinata attività e non il termine entro cui deve essere esercitato un diritto;
  • non sussisterebbe la tipica bilateralità del diritto di prescrizione tra soggetto che potrebbe far valere la prescrizione del diritto e soggetto contro cui tale prescrizione verrebbe fatta valere.
Secondo tale ricostruzione trattandosi di materia indisponibile (art. 2968 del codice civile) non si applicherebbero le norme sulla interruzione e sulla sospensione e la decadenza potrebbe essere rilevata d'ufficio dal giudice. Inoltre ne deriverebbe l'impossibilità per il testatore di imporre agli eredi un termine di accettazione più breve.

Secondo altra parte della dottrina si tratterebbe di un vero e proprio termine di prescrizione:
  • la norma parla espressamente di prescrizione;
  • il termine si riferisce all'esercizio del diritto di accettare l'eredità;
  • il termine decennale è il termine ordinario di prescrizione;
  • la ratio della norma è quella propria del termine di prescrizione cioè garantire la certezza dei traffici giuridici.
La dottrina e la giurisprudenza che aderiscono a tale ricostruzione sono tuttavia divise circa l'applicabilità a tale termine della disciplina sulla interruzione e sulla sospensione, mentre prevale la posizione della giurisprudenza che esclude la rilevabilità d'ufficio della prescrizione del termine di accettare l'eredità.
La dottrina che riconosce al termine di accettazione dell'eredità la natura di termine prescrizione pur riconoscendo l'impossibilità di modificare la durata di detto termine, stante l'inderogabilità della relativa disciplina ai sensi dell'art. 2936 del codice civile, ammettono tuttavia la facoltà del testatore di imporre un termine di decadenza più breve con l'unico limite di non rendere con ciò eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto di accettare l'eredità (art. 2936 del codice civile).
Se infatti il legislatore consente a qualunque interessato di far fissare al giudice un termine più breve per accettare l'eredità (art. 481 del codice civile), a maggior ragione il testatore, quale principale interessato a disciplinare le sorti della propria eredità, potrà fissare nel testamento un termine di decadenza volontario a tutela il generale principio di certezza dei traffici giuridici.

Quanto al termine di decorrenza:
  • il termine decorre dall'apertura della successione;
  • in caso di istituzione condizionata (a cui vengono equiparate l'istituzione del nascituro e del sostituto nella sostituzione ordinaria e fedecommissaria) il termine decorre dal verificarsi della condizione e dunque dal momento in cui la delazione diviene attuale;
  • in caso di chiamati ulteriori invece il termine decorre dall'apertura della successione.
Il differente trattamento riservato ai chiamati ulteriori trova la sua ragione nella possibilità prevista a loro favore ai sensi dell'art. 481 di far fissare dal giudice un termine oltre il quale se i primi chiamati non accettano perdono il diritto di accettare con ciò determinandosi l'attualità della delazione dei chiamati ulteriori (c.d. actio interrogatoria).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

238 A proposito del termine di prescrizione per l'accettazione, che il progetto, risolvendo una vecchia questione, faceva decorrere dal giorno dell'apertura della successione, sia per i primi chiamati, sia per i chiamati ulteriori, in quanto questi ultimi possono tutelare le loro ragioni mediante l'interrogatoria, ho considerato che vi sono ipotesi nelle quali non vi è possibilità giuridica di ricorrere a questa azione, poiché il primo chiamato o colui che appare come tale ha accettato l'eredità. Si faccia, ad esempio, il caso di testamento nullo o falso, quando la nullità o la falsità venga a scoprirsi dopo il decorso di dieci anni dall'apertura della successione. L'erede legittimo non potrebbe più far valere la nullità o la falsità del testamento, perché sarebbe decorso il termine per l'esercizio del suo diritto di accettare. Un caso analogo si avrebbe se il primo chiamato impugnasse la propria accettazione, decorso il termine per l'accettazione da parte degli ulteriori chiamati. Per ovviare a questo inconveniente ho aggiunto nell'art. 480 del c.c. un'apposita disposizione, secondo la quale, quando il primo chiamato abbia accettato l'eredità, ma successivamente vengano rimossi gli effetti dell'accettazione (impugnazione del testamento, impugnazione dell'accettazione, dichiarazione d'indegnità, ecc.), il termine non corre per gli ulteriori chiamati. In tal caso il termine decorre, secondo i principi generali, dal giorno in cui gli ulteriori chiamati avevano la possibilità giuridica di accettare l'eredità.

Massime relative all'art. 480 Codice Civile

Cass. civ. n. 39340/2021

Nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, per i quali ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario; la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., infatti, non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso o, in caso di decesso successivo all'apertura di successione, ai suoi eredi, in modo da loro consentire la facoltà di dimostrare il contrario, per effetto dell'interruzione del termine o dell'avvenuta accettazione, tacita o espressa, effettuata dal "de cuius".

Cass. civ. n. 15664/2020

L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale.

Cass. civ. n. 12646/2020

Un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/01/2014).

Cass. civ. n. 9980/2018

In mancanza di limitazioni normative, la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, ex art. 480 c.c., opera a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità: pertanto, il convenuto che sia nel possesso dei beni ereditari può, in virtù di tale sola circostanza e senza che sia necessario che in proprio favore si sia compiuta l'usucapione, opporre la relativa eccezione a qualunque chiamato all'eredità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 31/05/2013).

Cass. civ. n. 4695/2017

In tema di successioni "mortis causa", non influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità, di cui all’art. 480 c.c., la sopravvenienza di beni nell'asse ereditario, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull’interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l’eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio, che comprende non solo i rapporti attivi, ma anche quelli passivi facenti capo al “de cuius”, e rende, pertanto, irrilevante, ai fini dell’applicabilità del comma 2 della detta norma, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell’asse relitto.

Cass. civ. n. 8776/2013

La prescrizione del diritto di accettare l'eredità, di cui all'art. 480 cod. civ., rimane sospesa nei soli casi espressamente stabiliti da detta norma, non sussistendo altri fatti impeditivi del suo decorso. (Nella specie, la S.C., alla luce dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile alla prescrizione del diritto di accettazione ereditaria la causa di sospensione di cui all'art. 2941, n. 8, cod. civ.).

Cass. civ. n. 264/2013

Il vigente ordinamento giuridico non prevede due distinti ed autonomi diritti di accettazione dell'eredità, derivanti l'uno dalla delazione testamentaria e l'altro dalla delazione legittima, ma contempla - con riguardo al patrimonio relitto dal defunto, quale che sia il titolo della chiamata - un unico diritto di accettazione, che, se non viene fatto valere, si prescrive nel termine di dieci anni dal giorno dell'apertura della successione, come conferma l'art. 483, secondo comma, c.c., il quale attribuisce automatico rilievo ad un testamento scoperto dopo l'accettazione dell'eredità (pur limitando entro il valore dell'asse l'obbligo di soddisfare i legati ivi disposti), senza che esso debba essere a sua volta accettato.

In tema di successioni "mortis causa", è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 480, secondo comma, c.c., interpretato nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre unitariamente dal giorno dell'apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia. Invero, detta disciplina si rivela frutto di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nell'indicato termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria; d'altra parte, prevedendo l'art. 480 c.c. un termine prescrizionale, cui va riconosciuta natura sostanziale e non processuale, esso rimane per sua natura estraneo all'ambito di tutela dell'art. 24 Cost., in quanto non volto all'esercizio del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 16426/2012

In tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l' "actio interrogatoria", mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi.

Cass. civ. n. 2202/2004

La prescrizione del diritto di accettare l'eredità non è soggetta a interruzione in seguito al riconoscimento del diritto stesso da parte di chi beneficerebbe del suo mancato esercizio entro il termine stabilito dall'art. 480 c.c.

Cass. civ. n. 10338/1998

La persona giuridica deve accettare un'eredità con beneficio di inventario – modalità che richiede la forma solenne prevista dall'art. 484 c.c. – per acquistarla, altrimenti, anche se si è immessa nel possesso dei beni ereditari ed ha avviato la procedura per l'autorizzazione governativa (per le eredità devolute prima dell'entrata in vigore della L. 127/1997) non si sospende il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 480 c.c. per i successivi chiamati, diversamente dal caso in cui l'accettazione dell'eredità da parte dei primi è dichiarata nulla o annullata.

Cass. civ. n. 10333/1993

Per il combinato disposto degli artt. 2935 e 480 c.c., nel testo risultante dall'intervento interpretativo della Corte costituzionale (sentenza n. 191 del 1983) il termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità decorre per i figli naturali non riconosciuti e dichiarati tali giudizialmente dopo la morte del genitore, solo dal passaggio in giudicato della decisione di accertamento del loro status, trovandosi essi fino a tale accertamento nell'impossibilità giuridica, e non di mero fatto, di accettare l'eredità.

Cass. civ. n. 2326/1990

[...] Detto principio è applicabile anche con riferimento ai figli naturali nati anteriormente all'1 luglio 1939, considerando che il loro diritto di chiedere la dichiarazione dello status — escluso dall'art. 123 att. c.c., fino alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa norma avvenuta con la sentenza n. 7 del 1963 della Corte costituzionale — è stato espressamente riconosciuto dall'art. 1 della L. 23 novembre 1971 n. 1047, che ha fissato un termine di due anni dalla sua entrata in vigore per l'esercizio dell'azione di dichiarazione di paternità naturale (con il conseguente sorgere del diritto potestativo di accettazione dell'eredità, inscindibilmente connesso con l'accertamento dello status e da questo dipendente).

Cass. civ. n. 6032/1981

Il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità iure rapraesentationis (dieci anni decorrenti dal giorno dell'apertura della successione) viene sospeso, ai sensi dell'art. 480 c.c. durante il tempo intercorso fra l'accettazione di precedenti chiamati ed il venir meno del loro acquisto. Pertanto, ove il rappresentato che abbia originariamente rinunziato all'eredità revochi la rinunzia ed agisca per la divisione ereditaria nei confronti del coerede, il giudicato formatosi sull'efficacia della revoca, equivalendo all'accertamento dell'inesistenza dell'acquisto del chiamato stesso, ha l'effetto di far ritenere come mai sospeso il termine suddetto che, conseguentemente, per i chiamati in via ulteriore deve ritenersi spirato con il compimento del decennio decorrente dall'apertura della successione, restando unicamente rilevante la rinunzia del precedente chiamato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 480 Codice Civile

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ALFONSO C. chiede
domenica 18/07/2021 - Sardegna
“07.07.1990 - Decesso del de cuius - Lascia moglie e 5 figli
1990 – Apertura successione senza testamento (eredi: moglie e i 5 figli)
18.12.2008 – Pubblicazione del testamento (datato 13.11.1987) del de cuius da parte della moglie (VEDOVA), a cui viene intestato l’intero patrimonio.
24.12.2018 – Decesso della moglie (VEDOVA).
14.10.2019 - Pubblicazione Testamento olografo della moglie (VEDOVA) datato 14.10.2010), sulla base del testamento olografo del de cuius, lascia quanto ricevuto dal marito, l’intero patrimonio, ad una figlia e ad una nipote.
Domanda
Che valore ha il secondo testamento basato sul primo testamento che è stato pubblicato 18 nani dopo il decesso?
Ovvero
E’ possibile aprire la successione senza tener conto del primo testamento pubblicato 18 anni dopo la morte, essendo prescritta la volontà di accettazione e procedere sulla base della successione ex lege del 1990 e rendere efficace il secondo testamento limitatamente alla quota disponibile?”
Consulenza legale i 26/07/2021
Il problema fondamentale che qui va risolto è chiaramente quello della validità ed efficacia che può avere la pubblicazione di un testamento effettuata diciotto anni dopo l’apertura della successione.
Di tale problema si è occupata da ultimo la Corte di Cassazione, Seconda Sez. civile, con sentenza n. 264 dell’8 gennaio 2013, nella quale, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (si vedano in tal senso Cass. 25-1-1983 n. 697; Cass. 18-10- 1988 n. 5666; Cass. 16-2-1993 n. 1933; Cass. 22-9-2000 n. 12575) afferma che, se si è aperta una successione legittima, ossia senza testamento, ed il patrimonio ereditario è stato devoluto secondo le disposizioni di legge e, successivamente, è stato scoperto, presentato e pubblicato un testamento olografo, il termine decennale per l’accettazione dell’eredità decorrerà ugualmente, ex art. 480 c.c., dalla data della morte del testatore.
Tale termine prescrizionale non può trovare deroghe al di fuori dei casi indicati dallo stesso art. 480 c.c., ossia di istituzione condizionale e di chiamati ulteriori, con la conseguenza che risulterà irrilevante, ai fini di tale decorrenza, il rinvenimento di un testamento in data successiva a quella dell'apertura della successione.

Una decorrenza c.d. “mobile” del termine prescrizionale relativo all'accettazione dell'eredità, ossia che si faccia dipendere dalla data di scoperta del testamento, verrebbe a vanificare lo stesso istituto della prescrizione, impedendo che, per effetto del decorso del tempo, si possa consolidare la qualità di erede in capo a coloro che hanno accettato l'eredità prima della scoperta.

Quanto appena detto, peraltro, non contrasta con il dettato dell’art. 2935 del c.c., in quanto l'esistenza di un testamento non rappresenta un presupposto giuridico in senso proprio per l'esercizio del diritto di accettazione dell'eredità.
Pertanto, la mancata scoperta del testamento entro il termine decennale di prescrizione è irrilevante al fine di invocare l'impossibilità di far valere tale diritto, posto che l'impossibilità alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto (impeditivo della decorrenza della prescrizione) è solo quella che deriva da cause giuridiche, e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.

A ciò si aggiungano le seguenti ulteriori considerazioni:
  1. l’art. 459 del c.c., nel prescrivere che l’eredità si acquista con l’accettazione, presuppone un concetto unitario di acquisto dell’eredità, nel senso che si riferisce all’eredità in sé considerata, a prescindere dal titolo della chiamata, legittima o testamentaria;
  2. la conferma della scelta del legislatore di stabilire un termine decennale di prescrizione del diritto di accettazione dell'eredità decorrente dal giorno dell'apertura della successione sia in caso di successione legittima che testamentaria è offerta dall'art. 483 del c.c..
Quest’ultima norma, dopo aver disposto al comma 1 che l'accettazione dell'eredità non si può impugnare se viziata da errore, disciplina al secondo comma l’ipotesi e gli effetti della scoperta di un testamento a distanza di tempo dall'apertura della successione, prevedendone l'efficacia senza che esso debba essere accettato, sia nell'ipotesi che detto testamento sia più favorevole per il chiamato (qualora gli attribuisca una quota maggiore di eredità o altri beni) sia nell'ipotesi inversa.

Ora, per giungere ad una soluzione del caso di specie, ed in considerazione della unitarietà del diritto di accettazione dell’eredità (a cui sopra si è fatto riferimento), occorre distinguere a seconda che entro il termine decennale dall’aperura della successione vi sia stata o meno accettazione dell’eredità devolutasi ex lege sia da parte della moglie che da parte dei figli.

Se questa vi è stata, essendo stato esercitato il suddetto diritto entro il termine prescrizionale, il testamento successivamente scoperto produrrà gli effetti voluti dall’art. 483 c.c., nel senso che non potrà intaccare la quota di riserva a cui i figli hanno comunque diritto per aver acquisito la posizione di eredi.
La moglie, invece, in esecuzione di quella disposizione testamentaria, avrà diritto a conseguire, in aggiunta a quanto ricevuto, la porzione disponibile del patrimonio del defunto marito (pari ad un quarto del patrimonio ereditario ex art. 542 del c.c. e da determinare ex art. 556 del c.c.).

Se, al contrario, nessuno dei chiamati all’eredità (coniuge e figli) ha manifestato entro il termine di dieci anni dall’apertura della successione la volontà di accettare, il relativo diritto si è prescritto, non potendosi invocare il disposto di cui all’art. 2935 c.c., secondo quanto è stato detto nella parte introduttiva di questa consulenza.
Ciò significa, rispondendo così alla domanda posta, che il secondo testamento non potrà avere effetto neppure per la quota disponibile del patrimonio del coniuge della defunta.

Tuttavia, in questo secondo caso, ossia se neppure i figli hanno esercitato il diritto di accettare e non è stato da loro posto in essere alcun atto di accettazione tacita dell’eredità, la vedova potrà far valere la propria posizione di erede apparente, risultando intestataria di tutto il patrimonio del defunto per effetto della pubblicazione testamentaria del 18.12.2008, e non essendovi altri eredi che possano contestare tale sua posizione.
Trattandosi di posizione ormai acquisita ed incontestabile da parte degli altri soggetti aventi diritto all’eredità (i figli), può concludersi dicendo che il suo testamento sarà in grado di esplicare piena validità ed efficacia nei confronti della figlia e della nipote (fatti salvi, ovviamente, i diritti di riserva spettanti agli altri figli o ai loro discendenti per rappresentazione, che i medesimi possono far valere con azione di riduzione, da esercitare entro il termine decennale di prescrizione decorrente dall’apertura della successione, ossia dal 24.12.2018).


Simone P. chiede
martedì 17/11/2020 - Veneto
“Mia nonna è morta nel febbraio 2011 (all’apparenza senza testamento) lasciando due figli, mia mamma e mio zio, unici eredi legittimi. Al momento del decesso mia nonna era proprietaria esclusiva di due terreni nonché di alcune quote di proprietà indivisa relative a quattro fabbricati. Tali quote di proprietà indivisa le aveva ricevute in eredità da suo marito (mio nonno), deceduto nel 2007. Preciso che mia madre e mio zio non hanno mai provveduto ad una espressa accettazione dell’eredità, né del loro padre, né della loro madre.

Mia mamma, trascorsi alcuni anni dalla morte di mia nonna, decide di regolarizzare i rapporti con gli altri comproprietari dei fabbricati sopra citati, fabbricati di cui, come anzidetto, ora possiede alcune quote di proprietà indivisa per averle ricevute in eredità dai suoi genitori.

Ad aprile 2016 viene quindi redatto tra tutti i comproprietari di tali fabbricati (tra cui anche mio zio), un atto notarile di “assegnazione a stralcio”, atto in forza del quale viene assegnato in piena proprietà a mia madre uno dei predetti 4 fabbricati. Mia mamma, contestualmente, a tacitazione di ogni suo diritto nei confronti delle altre parti, con tale atto “rinunzia anche a titolo transattivo ad ogni eventuale pretesa sui rimanenti beni delle successioni, salva la garanzia per molestie ed evizioni ex art. 758 c.c.”. In definitiva quindi mia mamma, in cambio della proprietà esclusiva di uno degli immobili in comunione, rinuncia alle quote sui restanti beni in comproprietà.

Nel contesto di questa operazione, viene peraltro trascritta l’accettazione tacita da parte di mia madre e di mio zio dell’eredità di mio nonno e mia nonna.

Recentemente ho rinvenuto un testamento di mia nonna, scritto, sottoscritto e da lei personalmente datato 8.10.2007. Con tale atto mia nonna semplicemente dispone: “alla mia morte lascio l’intera quota disponibile di tutti i miei beni a mio nipote”. Premesso quanto sopra il quesito è il seguente:

1) posso ancora far valere il testamento di mia nonna?

2) in tal caso, quali azioni potrei porre in essere e nei confronti di chi dovrei agire per tutelare appieno il mio diritto di erede?

3) in particolare, l’atto d’assegnazione sottoscritto da mia mamma e da mio zio, potrebbe essere invalidato (in quanto nullo o annullabile)? Potrei in tal caso rivendicare un mio diritto sui beni oggetto di tale atto o quantomeno ottenere un risarcimento per la lesione del mio diritto ereditario ?

4) potrò infine rivendicare una quota di quei due terreni di proprietà esclusiva di mia nonna, immobili facenti parte della sua eredità, ma rimasti estranei all’atto di assegnazione?

Ringrazio per il Vs. parere. Cordiali saluti

P.s.: si chiede espressamente l'anonimato.”
Consulenza legale i 24/11/2020
Il caso in esame riguarda l’ipotesi in cui la devoluzione ereditaria, che si credeva regolata secondo le regole della successione legittima, si scopre in realtà essere regolata, in tutto o in parte, secondo le regole della successione testamentaria, a seguito della scoperta di un testamento che dispone in favore di un soggetto diverso dagli eredi legittimi.
L’aspetto peculiare di tale vicenda consiste nel fatto che, a seguito del rinvenimento di tale testamento, l’eredità viene devoluta ad un soggetto che, non essendo stato fino a quel momento chiamato all’eredità, non l’aveva accettata.
E’ chiaro che, in una situazione di questo tipo, mentre i chiamati ex lege hanno avuto possibilità di accettare l’eredità fin dal momento della morte del de cuius (momento da cui si fa decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l’eredità), lo stesso non può dirsi per il soggetto estraneo ed ignaro della presenza di un testamento che dispone la devoluzione dell’eredità (o di parte di essa, come nel caso di specie) in suo favore.
Costui, infatti, non ha avuto alcuna possibilità, medio tempore di accettare un’eredità ritenuta da tutti devoluta ex lege in favore dei familiari, individuati secondo le regole dettate dagli artt. 565 e ss. c.c.

Ciò fa sorgere il problema di stabilire da quale momento debba ritenersi decorrente il termine decennale per accettare l’eredità (art. 480 c.c.), in quanto, se si ritiene che esso decorra sempre dalla morte del testatore, potrebbe verificarsi che l’estraneo, avendo acquistato la qualità di delato a seguito della scoperta del testamento, corra il rischio di non poter più accettare efficacemente l’eredità.
Infatti, se la scoperta del testamento avvenisse dopo dieci anni dall’apertura della successione, potrebbe essergli eccepita la prescrizione del diritto di accettare proprio da quei familiari del de cuius che, medio tempore, avessero accettato l’eredità ritenuta devoluta ex lege.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, si ritenesse che il termine decorra per il chiamato testamentario solo dalla scoperta del testamento, si porrebbe quest’ultimo nella condizione di accettare un’eredità di cui egli solo da quel momento ha avuto conoscenza.
Su tale questione è, comunque, intervenuta a risolvere ogni dubbio la Corte di Cassazione con sentenza n. 264 dell’8 gennaio 2013, aderendo alla tesi secondo cui in ogni caso il termine per accettare l’eredità va fatto decorrere dall’apertura della successione.
La S.C. ha, infatti, argomentato dal fatto che l’impedimento ad accettare l’eredità, che colpisce il chiamato testamentario in conseguenza dell’ignoranza dell’esistenza di un testamento in suo favore, ha natura di impedimento di mero fatto, il quale, come tale, non è in grado di produrre né sospensioneinterruzione dei termini di prescrizione (per gli impedimenti soggettivi e gli ostacoli di mero fatto l’art. 2941 del c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto).
Al contrario, l’impossibilità di far valere il diritto, a cui l’art. 2935 del c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è soltanto quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio.
La tesi della S.C. trova la sua ratio giustificatrice nell’esigenza di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, mirando a cristallizzare in modo definitivo, dopo un determinato arco temporale, la regolamentazione dei diritti ereditari tra categorie di successibili.

Nel caso di specie la successione si è aperta a febbraio 2011, data della morte della de cuius, il che comporta che il termine decennale di prescrizione si consumerà a febbraio 2021, con la conseguenza che il nipote, che ha scoperto il testamento con cui viene nominato erede per la sola quota di disponibile, è ancora in termine per esercitare il diritto di accettare l’eredità (pertanto, alla prima domanda va data risposta positiva).

A questo punto sorge il problema di quali azioni possano essere esperite e contro chi debbano esercitarsi per far valere la propria posizione di coerede, soprattutto in considerazione del fatto che parte dell’eredità della de cuius (ossia quella relativa ai quattro fabbricati) ha costituito oggetto di un atto notarile (si presume una transazione divisoria di c.d. masse plurime, in quanto aventi diversa provenienza), regolarmente trascritto poiché afferente beni immobili.
Ebbene, i passaggi giuridici che dovranno rispettarsi sono i seguenti.
Il primo atto da compiere è sicuramente la pubblicazione del testamento, istituto giuridico disciplinato, con specifico riguardo al testamento olografo, dall’art. 620 del c.c..
A seguito di tale pubblicazione si dovrà immediatamente manifestare, in maniera espressa e prima che si prescriva il relativo diritto, la volontà di accettare l’eredità, procedendo anche alla trascrizione di tale atto di accettazione ex art. 2648 del c.c..
A questo punto, ci si troverà ad aver formalmente acquisito la posizione di coerede, con la conseguenza che, in mancanza di spontaneo riconoscimento di detta qualità da parte degli altri eredi, non resterà altra scelta che quella di procedere all’esercizio dell’azione di petizione dell’eredità, espressamente prevista e disciplinata dagli artt. 533 e ss. c.c.
Si fa presente che anche l’esercizio dell’azione di petizione di eredità costituisce, ex art. 476 del c.c., manifestazione tacita della volontà di accettare l’eredità.

Tra le norme che il codice civile detta in materia di petizione ereditaria, assume particolare importanza nel caso che ci riguarda l’art. 534 del c.c., il quale al suo secondo comma fa salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di aver contrattato in buona fede.
In questo caso la buona fede nel compimento dell’atto di transazione divisoria sarà sicuramente in re ipsa, poiché il nuovo erede in quel momento non rivestiva la qualità di coerede.
Pertanto, dovendosi in ogni caso ritenere salvo l’atto di transazione con il quale si è proceduto alla divisione dei fabbricati, si ritiene che non possa che farsi applicazione del disposto di cui al secondo comma del successivo art. 535 c.c., secondo cui l’originario erede, nella specie necessariamente possessore in buona fede, che abbia alienato pure in buona fede una cosa dell’eredità, è solo obbligato a restituire all’attore vittorioso il prezzo o il corrispettivo ricevuto.
Nel concetto di alienazione, a cui fa riferimento tale norma, deve ovviamente ricomprendersi ogni atto traslativo di diritti a titolo oneroso, tale dovendosi qualificare l’atto di transazione posto in essere tra le parti; pertanto, il nuovo erede potrà soltanto reclamare dagli altri coeredi la ripetizione di una somma di denaro pari al valore della quota disponibile che tali immobili avevano al momento di apertura della successione.
Nel caso di specie, poiché la de cuius lascia due figli, ai medesimi sono riservati ex art. 537 del c.c. comma 2 due terzi del patrimonio ereditario, mentre il restante terzo (quota disponibile) va al nipote; per la determinazione del valore occorre fare riferimento al momento dell’apertura della successione ex art. 747 del c.c., richiamato dall’art. 556 del c.c..

Una volta esperita con successo l’azione di petizione ereditaria, il nuovo erede si troverà automaticamente a far parte della comunione ereditaria ancora sussistente tra gli originari eredi relativamente ai terreni, con la conseguenza che avrà diritto a conseguire il compossesso di quei beni ed a partecipare al relativo atto di divisione per la quota a lui spettante pari ad un terzo.

Per quanto concerne la transazione divisoria già posta in essere tra le parti, si ritiene opportuno precisare che secondo una corrente dottrinale e giurisprudenziale, sebbene l’accoglimento dell’azione di petizione di eredità non possa portare automaticamente alla ricostituzione del patrimonio del de cuius, né della disciolta comunione ereditaria, è tuttavia ben possibile che, contestualmente all’azione, venga impugnata la precedente divisione (giudiziale o contrattuale) o atto ad essa equipollente (quale la transazione divisoria), onde conseguire la reviviscenza della comunione ereditaria tra gli originari coeredi e l’ingresso dell’attore riconosciuto novello coerede.
Si ritiene, infatti, che la mancata partecipazione a tale atto di tutti i comunisti implichi la sua nullità, in tal senso argomentandosi dalla considerazione secondo cui la divisione comporta una modificazione patrimoniale nei confronti di tutti i comunisti, che non può avvenire se non con il concorso della volontà di tutti, atteso il carattere di universalità soggettiva, proprio della divisione.
In altri termini, la partecipazione di tutti i comunisti al contratto di divisione integra un presupposto essenziale della divisione.

Tale tesi, tuttavia, seppure in astratto riconosca il diritto di far valere la nullità della transazione divisoria, come sembrerebbe voler fare chi pone il quesito, deve fare i conti con la particolare situazione concreta, in quanto non può trascurarsi che nel caso di specie la transazione ha riguardato masse plurime e che a tale atto deve attribuirsi non solo l’effetto di scioglimento della comunione tra i coeredi, ma anche un effetto traslativo tra coeredi e soggetti estranei.
Tale considerazione, unita al rischio di vedersi opposto quanto sancito dagli artt. 534 e 535 c.c., inducono a consigliare di non avventurarsi in un’azione di tale tipo e di limitarsi a chiedere la ripetizione da parte degli altri coeredi di una somma pari al valore della propria quota.


Yari S. chiede
venerdì 18/01/2019 - Puglia
- data 18/03/1994
decesso della signora A;
tutti i figli rinunciano all'eredità per sé e per la prole minorenne; il coniuge B superstite né accetta né rinuncia; nessuno dei collaterali ha accettato l'eredità, nemmeno rinunciato.
- data 19/12/1994
sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di A e B s.d.f.;
- data 24/06/1999
decesso del sig. B;
tutti i figli rinunciano anche a questa eredità, rinunciando anche per i propri figli ancora minorenni;
nessuno dei collaterali ha accettato l'eredità, nemmeno rinunciato.
Sono passati quasi 25 anni dal decesso della signora A e quasi 20 anni dal decesso del sig. B, che fine ha fatto l'eredità di A? E l'eredità di B?

La legge fallimentare impone di nominare un rappresentante degli eredi o un amministratore oppure, in mancanza, un curatore dell'eredità giacente. Nulla di tutto ciò è stato fatto dal tribunale. Ciò nonostante il curatore fallimentare ha proceduto alla liquidazione di quasi tutto l'attivo fallimentare, beni mobili ed immobili. E' legale una cosa del genere? chi si è occupato della tutela dei diritti dei falliti dopo la loro morte? Si potrebbe ipotizzare nullità della procedura fallimentare per mancanza del fallito o di chi per lui? o comunque nullità della fase liquidatoria avvenuta senza un rappresentante del fallito? Termini di eventuale impugnativa in merito?
Sapete indicarmi qualche sentenza che abbia trattato una questione del genere?”
Consulenza legale i 28/01/2019
Presupposto di cui deve tenersi conto nell’affrontare il caso in esame è che sia l’eredità della Sig.ra A che quella del coniuge B si siano devolute per legge e non per testamento (anche se ciò non viene esplicitamente detto).
Alla morte di A, avvenuta nel 1994, si apre la successione legittima, con conseguente applicazione dell’art. 581 del c.c., in forza del quale l’eredità viene devoluta per un terzo al coniuge e per due terzi ai figli.
Avendo i figli rinunciato all’eredità e non potendosi fare applicazione delle norme in materia di rappresentazione (poiché la rinuncia è stata fatta per sé e per la prole minorenne), l’eredità della Sig.ra A deve intendersi devoluta secondo le quote fissate dall’art. 582 del c.c., ossia due terzi al coniuge ed un terzo a fratelli e sorelle della Sig.ra A (sotto un profilo tecnico non si tratta di un fenomeno di accrescimento, ma di una vera e propria rideterminazione delle quote).

Intervenuto, nello stesso anno 1994, il fallimento della società di fatto A e B (e conseguentemente di entrambi i soggetti quali persone fisiche), e non essendo nel frattempo intervenuto alcun atto di accettazione dell’eredità da parte di A (con conseguente fuoriuscita di beni dal patrimonio dei falliti), la massa di beni acquisita al patrimonio fallimentare risulta composta da:
  1. i beni di B (tra cui si trova il diritto di accettare i due terzi dell’eredità di A)
  2. un terzo del patrimonio ereditario di A (devoluto a fratelli e sorelle), per il quale non vi è stato alcun atto di accettazione e, di conseguenza, nessuna devoluzione a terzi.

Con la successiva morte di B e la rinuncia all’eredità da parte dei figli, sempre per sé e per i loro figli minorenni, l’intero patrimonio di A e B, già acquisito alla massa fallimentare, si è devoluto ai fratelli ed alla sorelle, nel rispetto di quell’ordine successivo fissato dall’art. 565 del c.c.
Tutto ciò è avvenuto, come si calcola nello stesso quesito, ben 20 e 25 anni fa, il che comporta che, non avendo i successibili ex lege manifestato alcuna volontà, si è abbondantemente prescritto il loro diritto di accettare, per l’esercizio del quale l’art. 480 c.c. concede un termine di dieci anni.

Nessuno dei potenziali eredi, dunque, può oggi vantare alcunché su quei patrimoni ereditari, per cui ciò che adesso si tratta di stabilire è a che titolo il curatore fallimentare abbia potuto amministrare i beni di A e B.
Ebbene, nessun dubbio si ritiene possa porsi per i beni facenti capo al fallito B, essendo la dichiarazione di fallimento intervenuta prima della sua morte ed avendo da tale momento perso l’amministrazione e la disponibilità di tutti i suoi beni ex art. 42 della l. fall. (il cui possesso è passato al curatore fallimentare).

Il problema, invece, potrebbe sussistere per i due terzi dell’eredità di A, in relazione alla quale B si trovava nella posizione di chiamato al momento della sentenza dichiarativa di fallimento.
Sul tema specifico della accettazione dell’eredità in caso di fallimento del chiamato si rinviene la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 6327 del 10.03.2008, in cui si esclude che il curatore fallimentare possa esercitare il diritto di accettare l’eredità spettante al fallito, in quanto trattasi di un diritto di natura strettamente personale, la cui scelta si fonda su considerazioni di carattere non necessariamente né esclusivamente patrimoniali.
Ciò comporta, secondo la S.C, che dovrebbe essere il fallito ad accettare l’eredità, mentre poi spetterebbe alla curatela apprendere i beni costituenti la massa ereditaria quali beni sopravvenuti ex art. 42 comma secondo legge fallimentare.

Contro tale tesi, però, è stato ragionevolmente osservato che:
  1. la tesi della natura personale del diritto di accettazione si pone in contrasto con il fatto che dal suo esercizio ne consegue l’acquisizione di beni e diritti di natura patrimoniale;
  2. l’art. 35 della l. fall., rubricato “Integrazione dei poteri del curatore” prevede espressamente, tra gli atti del curatore che vanno peraltro autorizzati dal comitato dei creditori, anche l’accettazione di eredità e donazioni.

A questo punto, il problema che ci si potrebbe porre è quello di stabilire quale sia la corretta forma di accettazione che il curatore fallimentare deve utilizzare, ossia se quella pura e semplice o con quella con beneficio di inventario.
Quest’ultima deve a rigore ritenersi la forma corretta di accettazione, e ciò nell’ottica di far acquisire all’attivo fallimentare un patrimonio sul quale gravino debiti in misura non eccedente il suo stesso valore.

Si tratta, tuttavia, di una scelta volta alla tutela di un interesse che esula del tutto da quelli a cui si fa riferimento nel quesito, il che induce a concludere che, anche se nel caso di specie il curatore fallimentare non avesse posto in essere una accettazione con beneficio di inventario (ciò che non si conosce), il fatto stesso di aver preso possesso di quei beni e di averli amministrati in vista della loro successiva liquidazione configura quella forma tacita di accettazione dell’eredità espressamente prevista e ammessa dall’art. 476 del c.c..

Ciò induce a concludere che in capo al curatore fallimentare si sono cumulati il potere (quale erede) ed il dovere (quale curatore) di amministrare, nell’interesse dei creditori, il compendio ereditario, costituente peraltro la massa fallimentare, con la conseguenza che tale situazione non può far ritenere ravvisabile alcun profilo di invalidità nella stessa procedura fallimentare.
La duplice veste attribuibile al curatore fallimentare porta altresì ad escludere la sussistenza di una situazione di eredità giacente nonché la necessità di nominare un rappresentante degli eredi, non essendovi una pluralità di eredi da rappresentare.

Infine, per quanto concerne l’indicazione di qualche pronuncia giurisprudenziale che possa essersi occupata di un tema in qualche modo similare, o comunque, da cui trarre spunti di riflessione, si vuole segnalare la sentenza della Corte di Cassazione n. 6327 del 10 marzo 2008, sopra citata, avverso la quale comunque si ritiene possano avanzarsi fondate e concrete ragioni, sulla cui base il curatore fallimentare potrebbe chiedere di ritenere legittimo e corretto il suo operato.

Sebastiano S. chiede
domenica 29/04/2018 - Friuli-Venezia
“Buonasera,

alla morte di mio padre eravamo eredi mia madre per la sua quota e noi 3 figli per la rispettiva quota di 1/9 a testa (per la quale nessuno di noi 3 aveva accettato o rinunciato). il 9 aprile di quest'anno è morta mia madre per cui le quote di noi 3 figli sono quelle previste dalla legge e per la quale io voglio rinunciare entro i 3 mesi previsti dalla norma. Purtroppo mi rimane la mia quota di 1/9 di mio padre alla quale non ho rinunciato e ormai sono passati i 10 anni previsti per la rinuncia. Avendo rapporti conflittuali con gli altri fratelli, e non volendomi caricare di altre spese, c'è un modo per il quale posso rinunciare alla quota precedente di 1/9? Grazie e cordiali saluti,

Consulenza legale i 07/05/2018
Non sarà necessario rinunciare alla quota di eredità paterna.

Il diritto di accettare l’eredità, com’è noto, si prescrive con il decorso del termine di dieci anni.
Se tale termine decorre inutilmente (senza, cioè, che il chiamato abbia accettato o rinunciato), il diritto di accettare viene meno.

Ora, anche se ciò non trova espressa disciplina nel codice civile, sia gli studiosi del diritto che la giurisprudenza ritengono da tempo che sia applicabile per analogia all’ipotesi di cui al caso in esame l’art. 522 c.c. (Cass. civ. 11/5/1962).
Quest’ultimo stabilisce che la parte di colui che rinunzia all’eredità si accresce a coloro che avrebbero concorso con lui (ovvero la parte rinunciata va ad aumentare, in proporzione, le quote degli altri chiamati).
Si ritiene, insomma, che così come la rinuncia comporta la “devoluzione” di quote ereditarie – ovvero le quote rinunziate andrebbero ad aumentare quantitativamente le quote degli altri chiamati – lo stesso si verifichi con riguardo alla quote di eredità non accettate nel termine dei dieci anni.

Per rispondere al quesito, dunque, le quote, ciascuna di 1/9, di eredità paterna che i tre fratelli non hanno accettato entro i dieci anni, sono andate tutte ad accrescere la quota della madre, che in buona sostanza è come se fosse stata l’unica erede del marito defunto.
Rinunciando ora alla quota dell’eredità materna, il fratello che ha posto il quesito rinuncerà, indirettamente, anche alla quota di eredità paterna che non aveva accettato a suo tempo e che la madre aveva automaticamente “incamerato”.

Ciò sempre sul presupposto, ovviamente (perché il quesito nulla dice sul punto), che la madre avesse accettato, espressamente o tacitamente, di divenire erede del marito.

Clelia C. chiede
giovedì 22/09/2016 - Liguria
“Fino a che punto vale l'art. 480 del c.c.?
Due fratelli, vissuti sempre all'estero, muoiono negli anni novanta e i loro eredi, residenti tre in Scozia e una in Francia, non fanno la successione delle quote a loro spettanti (quote indivise) di alcuni beni esistenti in Italia. La successione viene fatta invece, per le restanti quote a loro appartenenti, dagli eredi residenti in Italia. Attualmente nelle visure catastali, accanto a questi ultimi, continuano comparire i nomi anche dei due fratelli defunti all'estero da circa un ventennio.
Perché non si può far valere la 480 del c.c. e provvedere a cancellare il nominativo di costoro dato anche il fatto che questi loro eredi, non solo non hanno proceduto, a loro volta, a regolarizzare la successione, ma non rispondono alle lettere inviate dagli avvocati perché hanno dichiarato che non ne vogliono sapere?
In attesa di una risposta, ringrazio e porgo i miei più distinti saluti.”
Consulenza legale i 12/10/2016
L’art. 480 cod. civ. si può senz’altro far valere nel caso di specie.

Due sono le situazioni ipotizzabili:
a) la successione di cui si parla è quella dei due fratelli defunti negli anni novanta, residenti all’estero: in questo caso, si applica pacificamente la regola secondo la quale il diritto di accettare si prescrive dopo dieci anni, per cui gli eredi che ancora non lo hanno fatto dopo oltre vent’anni, così come quelli che hanno dichiarato di non “volerne sapere nulla”, avranno perso entrambi ogni diritto;
b) i due fratelli defunti all’estero sono i successori di qualcuno che è morto (ma non si sa chi sia) e quindi, non avendo essi ancora accettato l’eredità di questo soggetto, si pone il problema di capire entro che termine i loro eredi possano e debbano accettare a propria volta. La risposta rimane, tuttavia, sempre la medesima, ovvero dopo dieci anni gli eredi dei due fratelli defunti non possono più accettare in luogo dei propri ascendenti.

Infatti, colui al quale si trasmette il diritto di accettare l’eredità succede sotto questo profilo non per diritto proprio, bensì per diritto derivato dall’originario de cuius (defunto): ciò significa, in buona sostanza, che resta invariato il termine di prescrizione del diritto di accettare e continua a decorrere dall'apertura dell'originaria successione.

Pertanto, se la successione si è aperta negli anni novanta (nel quesito non si specifica l’anno, ma risulta evidente che sono trascorsi più di dieci anni dall’evento), il diritto di accettare deve ritenersi prescritto e, come conseguenza, le quote dei soggetti che non fanno più parte della successione si accresceranno agli altri successibili.

Marino B. chiede
mercoledì 14/10/2015 - Liguria
“Buongiorno,
una quindicina di giorni fa ricevo una mail da una investigatrice svedese la quale mi chiede se conosco la persona nella foto (fatta nel mio paese nel giugno 1966) con una donna.
Rispondo che è mio fratello (morto nel 1980), da qui esce fuori che lui avrebbe un figlia, la quale mi dice che la sua mamma aveva rivisto mio fratello in Svezia nell'autunno del 1966 e che lei sarebbe su figlia (lei è nata il 09/07/1967).
Da notare che la mamma nello stesso periodo o immediatamente dopo si è messa con un altro uomo che l'ha cresciuta credendola sua figlia e a tutt'oggi le cose stanno così.
Dice che i genitori hanno entrambi occhi chiari e lei scuri, quindi geneticamente non possibile.
Ha anche provato a fare il test dna del padre di nascosto con il suo spazzolino da denti inviando il tutto ad un laboratorio in USA ma il test non è stato possibile perché c'era poco dna.
Ora questa donna secondo noi (anche se ciò darà un dolore al padre) farà un'azione di disconoscimento dal padre e successivamente chiederà un riconoscimento di paternità (io ho ereditato una decina di immobili per successione) .
Mio padre è morto nel 1990 mia madre il 09/04/2005, sembra che eseguendo tale pratica i tempi sono imprescrittibili.
Attendo vostre info in merito, grazie.”
Consulenza legale i 19/10/2015
Nella vicenda descritta abbiamo una figlia nata fuori dal matrimonio che vuole chiedere l'ufficializzazione della paternità di Tizio, fratello di Caio, il quale teme ora di dover suddividere l'eredità del parente con la nipote, di cui non conosceva l'esistenza (e forse nemmeno Tizio stesso, già deceduto da anni, sapeva di avere una figlia in Svezia).

L'art. 269 del c.c. stabilisce che la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
Il primo comma dell'art. 270 sancisce l'imprescrittibilità riguardo al figlio dell'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità.
Dal punto di vista processuale, la legge stabilisce che la domanda per la dichiarazione di paternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi (art. 276 del c.c.).

L'effetto della sentenza che dichiara la paternità produce gli stessi effetti del riconoscimento, e quindi il figlio assume tutti i diritti e i doveri previsti dalla legge nei confronti del genitore, con efficacia retroattiva fin dal momento della nascita. Ciò vale, quindi, anche per i diritti successori, con diritto della persona dichiarata giudizialmente "figlio" del de cuius ad accettare l'eredità, nonché ad esercitare l'azione di riduzione per ottenere il conferimento della sua quota di legittima (art. 553 ss. c.c.).

Il secondo comma del riformato art. 480 del c.c. dice che, in caso di accertamento giudiziale della filiazione, il termine decennale per l'accettazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

Nel caso di specie, quindi, la presunta figlia di Tizio è ancora in tempo sia per richiedere che sia accertato in un processo la paternità, sia per accettare la sua eredità, avendo peraltro diritto ad una quota legittima (che varia in base al numero di figli che ha avuto Tizio).

Questa, la normativa del codice civile italiano.
Attenzione, però: nella fattispecie in esame, la presunta figlia di Tizio ha nazionalità svedese e non italiana.
L'art. 33 della legge. 218/1995 sul diritto internazionale privato, così come modificata dal d.lgs. 154/2013, stabilisce che "Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita". La legge così individuata regolerà i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio, troverà applicazione la legge italiana.
La norma continua al terzo comma, stabilendo che lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
Infine, il legislatore ha stabilito che sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio (non si può essere contemporaneamente figli di due padri o due madri).

L'applicazione della legge italiana in sede di dichiarazione giudiziale della paternità, quindi, non è scontata, ma si avrà solo laddove la legge svedese sia meno favorevole di quella italiana, legge nazionale di uno dei genitori (il padre).
Sembra, invece, più pacifico poter affermare che, una volta che la figlia avrà ottenuto il riconoscimento del suo status (in Italia o in Svezia), ella potrà pretendere la sua quota di eredità.

Franco chiede
mercoledì 22/04/2015 - Emilia-Romagna
“Ormai 58 enne, apprendo, dal mio "padrino" (battesimo), della situazione di essere suo figlio naturale. Questo è accaduto circa 2 mesi fa e con l' occasione mi chiese se fossi interessato ad una prova del DNA.
Gli risposi che si poteva fare, ma senza fretta e senza scalpore per non creare ad alcuno imbarazzo. Recentemente purtroppo il mio padrino è morto (quasi 88) lasciando erede universale la unica figlia riconosciuta (pur non essendo mai stato sposato) attraverso un testamento segreto depositato da un notaio (la figlia ne ha una copia). Sono al corrente dell'esistenza della recente legge del 2012 che equipara in tutto per tutto i figli legittimi, naturali e adottivi.
Esistono molti testimoni (ormai avanti con l'età) che possono confermare (al di là della evidente somiglianza) di conoscere la mia situazione di figlio naturale. Pur essendo il feretro stato cremato, posso disporre di diversi capelli per risalire al DNA.
Trattandosi di eredità non risibile è pur avendo raggiunto io stesso un buon livello economico/patrimoniale, trascorsi la mia infanzia, giovinezza e fino ai 30 anni in situazione finanziaria precaria.
Ora Vi chiedo se sono pretestuose le mie richieste ( per ora informali) di essere inserito nell'asse ereditario al pari della figlia (ora mia sorella) e se vi sono fondate ragioni anche per il risarcimento del danno (almeno fino a 26 anni).
Ovviamente sono confidente che tutto si possa risolvere stragiudizialmente per non compromettere i buoni rapporti esistenti... ma quando subentrano danari e proprietà spesso poi, tali rapporti, peggiorano.
Grazie per l'attenzione.”
Consulenza legale i 27/04/2015
Come noto, tra il 2012 e il 2013 il legislatore ha messo in atto una riforma notevole in materia di filiazione, cancellando ogni differenza tra figli legittimi (nati da genitori sposati) e figli naturali. Queste distinzioni, quindi, non esistono più.

Vediamo quali norme possono interessare il caso di specie.
Il presunto figlio del de cuius si chiede se può esercitare l'azione volta alla dichiarazione giudiziale di paternità. La risposta è positiva.

L'art. 269 del c.c. stabilisce che la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
Il primo comma dell'art. 270 sancisce l'imprescrittibilità riguardo al figlio dell'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità.
Dal punto di vista processuale, la legge stabilisce che la domanda per la dichiarazione di paternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi (art. 276 del c.c.).

L'effetto della sentenza che dichiara la paternità produce gli stessi effetti del riconoscimento, e quindi il figlio assume tutti i diritti e i doveri previsti dalla legge nei confronti del genitore, con efficacia retroattiva fin dal momento della nascita. Ciò vale, quindi, anche per i diritti successori, con diritto della persona dichiarata giudizialmente "figlio" del de cuius ad accettare l'eredità (dice il secondo comma del riformato art. 480 del c.c. che, in caso di accertamento giudiziale della filiazione, il termine decennale per l'accettazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa), nonché ad esercitare l'azione di riduzione per ottenere il conferimento della sua quota di legittima (art. 553 ss. c.c.).

Altro discorso vale per il risarcimento del danno, derivante dal mancato riconoscimento e individuabile principalmente nell'omesso mantenimento del figlio fino alla sua totale indipendenza economica.

Secondo la Cassazione, la prescrizione di tale domanda si realizzerebbe solo dopo la sentenza che accerta la filiazione (“Nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori. Da ciò consegue, per un verso, che il genitore naturale, dichiarato tale con provvedimento del giudice, non può sottrarsi alla obbligazione nei confronti del figlio per la quota parte posta a suo carico, ma è tenuto a provvedere sin dal momento della nascita, e, per altro verso, che il genitore il quale ha provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio ha azione nei confronti dell'altro per ottenere il rimborso pro quote delle spese sostenute dalla nascita. Tale azione non è tuttavia utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale (atteso che soltanto per effetto della pronuncia si costituisce lo status di figlio naturale, sia pure con effetti retroagenti alla data della nascita); con la conseguenza che detto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso", Cass. civ. n. 23596/2006; più recentemente, vedi Cass. civ. n. 7986/2014)
Quindi, secondo questo orientamento, anche il figlio 58enne (più propriamente, si parla di diritto di regresso del genitore che ha provveduto da solo al mantenimento) avrebbe diritto ad ottenere il mantenimento mai percepito quando nel passato ne aveva necessità.

Tuttavia, si segnala un orientamento della giurisprudenza di merito, secondo il quale la prescrizione decennale dell’azione di regresso decorrerebbe non dalla pronuncia che dichiara la genitorialità o dal riconoscimento del figlio, ma da ogni singola prestazione; e nell’azione di risarcimento danni derivanti dalla violazione dell’obbligo di mantenimento, il dies a quo coinciderebbe con il momento in cui il figlio raggiunge l’indipendenza economica (Trib. Roma, 7.3.2014).

La riforma della filiazione sembra propendere verso questo secondo orientamento. Il d.lgs. 154/2013 ha abrogato l’art. 261 c.c. (che recitava "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi"), sancendo di fatto che i diritti e doveri del genitore sono collegati, non al formale riconoscimento, bensì preesistano ad esso per il fatto stesso della procreazione.

Pertanto, nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno chiesto dal figlio potrebbe essere rigettata in quanto prescritta, poiché la persona si sarebbe resa economicamente dipendente più di dieci anni fa.

Rosina A. chiede
giovedì 09/04/2015 - Estero
“Nel 1993 perdevo uno zio in Italia, celibe senza figli. Invitata ai funerali, una zia sorella del defunto e sorella del mio papà, mi dice di andare a trovare il mio papà, che era di 80 anni, e viveva a Bruxelles. Io vivevo nel nord della Francia. Purtroppo, il mio papà non ha visto niente venire, ne documenti, ne convocazione e nel 97 decedeva anche lui senza accettare formalmente d'eredità. Io Sapendo che c'era una villetta grande, accettavo e pagavo i debiti in Belgio del papà. E anche nel 2000 il mio avvocato mandava raccomandate a la zia e al cugino che uno dopo l'altro entravano nei beni. Nel 2005, disperata mandavo lettere di denuncia contro il mio cugino. Nel 2007, grazie alle lettere lui mi dichiarava erede con lui sulla successione della zia sorella di mio papà e dello zio premorto, senza mandarmi nessun documenti, pure io accettavo, e prendevo notaio dandoli procura generale per sistemare il tutto, non ha verificato niente ed ha fatto accordo col cugino per la sola successione della zia. I documenti ufficiali le ho avuto parte nel 2003 (la dichiarazione dove non c'era il nominativo del mio papà) parte nel 2013 con internet Ho avuto 3 avvocati ed un notaio, tutti i miei diritti le ho saputi grazie al internet dal 2007 in poi. 2013 fatto petizione di eredità. Con sentenza 31/03/2015 , Il giudice non accoglieva la mia domanda perché non ha tenuto conto del fatto che ho accettato l'eredità del mio papà art 479 cc, per lui, non vale accettazione dell'eredità dello zio premorto e le raccomandate per lui sono fatti di terzi
(avvocato). Aggiungo che ha detto che l'articolo 480 cc è di ordine pubblico. Lui non riconosce la petizione ereditaria dopo i 10 anni dell'accettazione.
Questione, è vero che l'articolo 480 cc è di ordine pubblico? Grazie.”
Consulenza legale i 28/04/2015
Il concetto di ordine pubblico non è definito in modo univoco nel codice civile, che lo menziona tuttavia in più occasioni. Esso può essere classificato come un concetto elastico e storicamente variabile, a seconda della società in cui trova applicazione. Possiamo definire l'ordine pubblico come "quella parte d'un ordinamento giuridico, che ha per contenuto i principî etici e politici, la cui osservanza e attuazione sono ritenute indispensabili all'esistenza di tale ordinamento e al conseguimento dei suoi fini essenziali" (cfr. definizione Enciclopedia Treccani).

Poiché, come spiegato, l'ordine pubblico è un concetto effimero, in dottrina si parla più spesso di norme cogenti di ordine pubblico: in altre parole, alcune norme vengono considerate dal legislatore assolutamente inderogabili, in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento.

Nel caso dell'art. 480, disposizione che sancisce il termine prescrizionale del diritto di accettazione ereditaria, rileva l'istituto della prescrizione. Dottrina e giurisprudenza hanno sottolineato in più occasioni la natura di norma di ordine pubblico dell'istituto della prescrizione. La ratio dell'istituto è quella di evitare che si prolunghi troppo nel tempo la soggezione di un patrimonio a pretese altrui, quindi, in altri termini, quella di tutelare la certezza dei rapporti giuridici.

Di conseguenza, tutte le norme relative alla prescrizione - come l'art. 480 - sono inderogabili e non possono essere interpretate in maniera estensiva, cioè sono norme di ordine pubblico.

Del resto, è il codice civile stesso a sancire che la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione (art. 2936 del c.c.).
Nella relazione del 1942 del Guardasigilli, si legge in maniera chiara l'intento del legislatore, rimasto immutato nel tempo: "Coerentemente alla finalità d'ordine pubblico che informa l'istituto della prescrizione, ho sancito (art. 2936 del c.c.) la nullità di qualsiasi patto diretto a modificarne la disciplina legale. Non è dato, pertanto, alle parti non solo di prolungare i termini stabiliti dalla legge — e dell'esclusione di tale facoltà, che importerebbe una preventiva rinuncia alla prescrizione, non si è mai dubitato — ma neanche di abbreviarli".

Manfredi chiede
domenica 29/08/2010
“vorrei donare il mio avere alla badante che mi assiste fino alla fine dei miei giorni”
Consulenza legale i 02/09/2010
La cosa è complessa.

Va compreso, preliminarmente, se la preoccupazione principale è quella di garantirsi una buona assistenza da parte di tale persona fino alla morte e se si intende beneficiarla unicamente a tale condizione.

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