Il fenomeno successorio, dal punto di vista 
temporale, ha inizio con la 
morte del de cuius, da intendersi quale cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (L. 29 dicembre 1993, n. 578, art. 1).
	In caso di 
morte presunta il momento della morte si determina secondo quanto previsto dagli articoli 
58, 
60 e 
61 del codice civile e deve essere indicato nella relativa sentenza con cui viene dichiarata la morte presunta stessa.
	In particolare, nell’ipotesi in cui siano trascorsi dieci anni dall’ultima notizia dell’assente (art. 
58 1° comma del codice civile) o nelle ipotesi in cui qualcuno sia stato fatto prigioniero o internato dal nemico o comunque trasportato in un paese straniero (art. 
60 n. 2 del codice civile), il momento della morte viene fissato nel giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso.
	Nelle ipotesi di scomparsa in operazioni belliche o per infortunio (art. 
60 nn. 1 e 3) il giorno e l’ora della scomparsa vengono determinate nella sentenza che dichiara la morte presunta.
	Qualora non sia possibile determinare l’ora del decesso, ai sensi dell’art.
61 2° comma del codice civile, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.
	Inoltre, al fine della determinazione del momento della morte rileva l’ipotesi della 
commorienza disciplinata dall’art. 
4 del codice civile secondo il quale, qualora non sia possibile dare la prova certa della premorienza o della sopravvivenza di un soggetto rispetto ad un altro, gli stessi si considerano morti nello stesso momento.
	
	Il momento della morte rileva in diverse ipotesi e, in particolare, al fine di determinare la capacità a succedere (art. 
462 del codice civile), il termine per accettare l’
eredità (art. 
480 del codice civile), il termine per redigere l’inventario (art. 
485 del codice civile), il valore dei beni al fine della determinazione della porzione disponibile (art. 
556 del codice civile) nonché il valore dei beni nella 
collazione per imputazione (art. 
747 del codice civile).
	
	Oltre all’elemento temporale il legislatore individua anche un 
elemento spaziale del fenomeno successorio che coincide con 
l’ultimo domicilio del defunto da intendersi quale il luogo in cui quest’ultimo aveva stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari.
	
	In base all’elemento spaziale viene individuata l’autorità competente al fine di eseguire diversi atti di natura successoria e in particolare: la cancelleria del tribunale competente a ricevere la dichiarazione di 
accettazione dell’eredità con 
beneficio d’inventario (art. 
484 del codice civile) o di rinunzia dell’eredità (art. 
519 del codice civile), il tribunale competente ad autorizzare la vendita di beni ereditari (art. 
747 del codice di procedura civile) o a nominare il 
curatore dell’
eredità giacente (art. 
528 del codice civile) o ancora a ordinare la presentazione di un 
testamento olografo (art. 
620 del codice civile) o la pubblicazione del 
testamento segreto (art. 
621 del codice civile).
	Il luogo di 
apertura della successione rileva, inoltre, al fine di individuare la competenza per territorio delle cause ereditarie (Cassazione 2 agosto 2013 n. 18560).