Testi per approfondire questo articolo

Fondi patrimoniali, trust e patti di famiglia

Editore: Fag
Pagine: 216
Data di pubblicazione: febbraio 2012
Prezzo: 21 -10%21 €

L’attuale contesto sociale ed economico, caratterizzato da un’accentuata discontinuità e da una forte accelerazione dei processi di cambiamento, rende le attività economiche e professionali costantemente caratterizzate dal fattore "rischio" e sempre più crea la necessità di salvaguardare il patrimonio personale. Il sistema normativo ci offre alcuni istituti con caratteristiche diverse che si rivelano validi ed efficaci strumenti di tutela del... (continua)

La rinunzia all'eredità e al legato

Collana: Nuova giurisprudenza dir. civile e comm.
Pagine: 560
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 50 -10%50 €

L’Opera approfondisce tutte le tematiche in materia di rinuncia di eredità e di legato ed, in particolare, oltre all’esame dei principi generali, si sofferma sui soggetti legittimati alla rinunzia, gli effetti, la struttura e i diversi tipi dell’atto di rinunzia.

Il volume, aggiornato alla recente giurisprudenza di merito e di legittimità, risulta essere un fondamentale strumento sia per l’approfondimento della materia sia per la pratica... (continua)

Il testamento

Editore: Giuffrè
Collana: Pratica giuridica. II serie
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 58 -10%58 €
Categorie: Il testamento

Giunto alla seconda edizione, il volume esamina l'istituto, di antiche origini, ma sempre attuale attraverso il quale un soggetto dispone della sua ricchezza nel periodo successivo alla sua morte: il testamento. Dopo avere analizzato le nozioni principali, il contenuto e la capacità di testare, l'Autore si sofferma sull'analisi delle tipologie di testamento: olografo, pubblico, segreto ed internazionale; per poi dedicare attenzione sia agli elementi accessori che possono essere allo... (continua)

L'eredità giacente

Editore: Giuffrè
Collana: Officina. Famiglia e successioni
Pagine: 90
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 15 -10%15 €
Categorie: Eredità giacente

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Dispositivo dell'art. 462 Codice Civile

Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati (1) o concepiti (2) al tempo dell'apertura della successione [1].
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti [784] (3).

Note

(1) Il dettato legislativo, per quanto riguarda le persone esistenti al momento dell'apertura della successione, appare in sintonia con il principio secondo il quale la capacità giuridica si acquista al momento della nascita.

(2) Eccezionalmente la legge permette che possano succedere anche i concepiti e i non concepiti [v. 462, comma 3]. La norma che parla di capacità a succedere di questi soggetti è, però, imprecisa: essi, infatti, sono solo vocati all'eredità, ma non sono ancora delati (per la differenza tra vocazione e delazione v. 457). Questo significa che ai concepiti e ai non concepiti sono riservati i diritti derivanti dall'eredità [v. 457], ma ne sarà possibile l'acquisto tramite accettazione [v. 470] solo se questi verranno alla luce.

(3) Il legislatore distingue tra concepiti e non concepiti, dando ai primi la capacità di succedere per legge o per testamento, mentre ai secondi solo la capacità di essere istituiti con testamento. Inoltre, tra i non concepiti di cui all'articolo in oggetto, secondo l'opinione prevalente, non sono compresi coloro che saranno adottati [v. Libro I, Titolo VIII] da una determinata persona vivente. Infatti, se ciò fosse consentito si darebbe la possibilità ad un terzo (l'adottante) di scegliere il destinatario di un'eredità, cosa che è espressamente vietata dalla legge [v. 631].


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

229Il progetto contemplava, nell'art. 5, che costituiva l'unica disposizione di questo capo, la disciplina della capacità di succedere. La norma è stata oggetto di numerose osservazioni, mentre se n'è approvata la collocazione in un capo autonomo, collocazione che è stata mantenuta anche per il corrispondente art. 462 del c.c..
In merito alla disposizione ho rilevato che siccome nel secondo comma dell'art. 1 del c.c. al concepito non è attribuita una capacità giuridica generale, ma sono dalla legge riconosciuti singoli diritti subordinatamente all'evento della nascita, era opportuno affermare esplicitamente che sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
Nel secondo comma ho tenuto fermo il termine tradizionale dei trecento giorni per la presunzione di concepimento al tempo dell'apertura della successione a favore di chi sia nato entro trecento giorni dalla morte del de cuius. Mi è sembrata superflua la precisazione richiesta allo scopo di chiarire che la prova contraria non puo essere data quando si tratta di impugnare la legittimità dei figli. E' infatti ovvio che questa norma, dettata in sede di successione, ai fini della determinazione della capacità di succedere, non intende derogare alla presunzione assoluta in tema di filiazione, e che perciò la prova contraria è esclusa ogni volta che la questione della capacità sia connessa con quella della legittimità.
L'ultimo comma dell'articolo disponeva che la capacità di succedere delle persone giuridiche e degli enti non riconosciuti era regolata dall'art. 142 del progetto, il quale invece disciplinava solo la capacità di questi ultimi. Ad ovviare a tale inesattezza è stato suggerito di affermare espressamente che le persone giuridiche hanno capacità di succedere. Ma tale affermazione mi è sembrata superflua perché la capacità delle persone giuridiche risulta implicitamente affermata dalla norma dell'art. 473, che ribadisce la disposizione, più generale, dell'art. 17. Ho risolto pertanto la questione, sopprimendo il comma e riferendo il contenuto dell'articolo esclusivamente alla capacità delle persone fisiche.

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