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Articolo 22 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Limiti alla deducibilità dei debiti

Dispositivo dell'art. 22 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. Non sono deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la deduzione è ammessa proporzionalmente al valore di tale parte.

2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei modi indicati nell'art. 10, comma 3, lettere d), e) ed f); negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.

3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione.

4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.

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Consulenze legali
relative all'articolo 22 Testo Unico sulle successioni e donazioni

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M. A. G. chiede
mercoledì 14/12/2022 - Veneto
“Quesito urgente in merito alla dichiarazione di successione.
Quali sono le passività detraibili nel Quadro ED? I prestiti con atto privato fatti dal figlio al genitore non restituiti sono detraibili nel quadro ED?
Distinti saluti”
Consulenza legale i 20/12/2022
La dichiarazione di successione, come noto, è un adempimento degli eredi, prevalentemente di natura fiscale, nella quale sono indicati gli attivi (in linea generale i crediti) nonché le passività e gli oneri (i debiti) del de cuius in essere al momento dell’evento della morte.
Nello specifico le passività, ovverosia le diverse tipologie di debiti contratti dal de cuius, devono essere indicati nel Quadro ED della citata dichiarazione e sono:
  • debiti del defunto;
  • spese mediche e chirurgiche;
  • spese funerarie.
Al riguardo, occorre sottolineare che tale quadro è compilabile solo allorquando si tratti di passività deducibili.
Ciò significa che, al fine di valutare la sussistenza di un obbligo di compilazione di tale quadro, occorre indagare la natura deducibile o non deducibile del debito.
Ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione e dalle spese mediche e funerarie. La deduzione è ammessa alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24.
L’art. art. 21 del T.U. successioni e donazioni prevede che le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultino da atto scritto avente data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. Il successivo art. art. 24 del T.U. successioni e donazioni stabilisce specifiche condizioni per la deducibilità delle spese funerarie e mediche.
In linea con il dettato normativo si è espressa la Corte di Cassazione, che, sulla natura deducibile dei componenti ha stabilito che, in linea generale, in base al dettato di cui all'art. art. 20 del T.U. successioni e donazioni, sono deducibili tutti i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, senza esclusione, purché sussistano le condizioni stabilite negli artt. da art. 21 del T.U. successioni e donazioni a art. 24 del T.U. successioni e donazioni.
Specifiche tipologie di spese indeducibili o condizioni di indeducibilità delle passività, sono previste dall’art. 22 del citato Testo unico che, a esempio, stabilisce la non deducibilità di contratti per l'acquisto di beni o diritti non compresi nell'attivo ereditario.
Sulla interpretazione di tale norma si è espressa l’Agenzia delle Entrate, che nel ripercorrere il quadro normativo e giurisprudenziale di cui sopra, con la risposta all’interpello 11 settembre 2020, n. 342.
L’art. 22 pone un limite alla deducibilità nel caso in cui il debito sia stato contratto per l’acquisto di beni o diritti, che non facciano parte dell’attivo ereditario.
Sintetizzando e semplificando sono deducibili le passività contratte dal de cuis per l'acquisto di specifici beni e/o diritti che siano parte dell’asse ereditario, in presenza dei presupposti di cui agli artt. 21 e art. 23 del T.U. successioni e donazioni.
In tal caso il debito andrà inserito nel quadro ED con il codice 12 “altre passività”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, nel caso prospettato, non sussistano le condizioni per la deducibilità del prestito personale, atteso che, sulla base di quanto riferito, tale debito personale, ancorché risultante da scrittura privata non parrebbe essere stato contratto per l’acquisto di beni e diritti facenti parte dell’asse ereditario, ma per estinguere altri prestiti di diversa natura.
Stante l’indeducibilità di tale prestito, si ritiene che la passività non debba essere indicata nella dichiarazione di successione.