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Articolo 213 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa

Dispositivo dell'art. 213 TUF

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l'esecutivitā dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

2. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza giā dichiarato, il tribunale, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la societā č soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al Ministero dell'economia e delle finanze , per l'emanazione del relativo decreto, e alla Banca d'Italia.

3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicitā stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

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