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Articolo 211 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Modifiche al T.U. bancario

Dispositivo dell'art. 211 TUF

1. L'articolo 52 del T.U. bancario č sostituito dal seguente: "Articolo 52 - Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolaritā nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attivitā bancaria. 2. Le societā che esercitano attivitā di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attivitā bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuitā dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilitā di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali societā inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le societā che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. 4. La Banca d'Italia stabilisce modalitā e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.".

2. All'articolo 107 del T.U. bancario č aggiunto il seguente comma: "6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".

3. All'articolo 111 del T.U. bancario č aggiunto il seguente comma: "5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6.".

4. L'articolo 160 del T.U. bancario č abrogato.

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