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Articolo 202 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 202 TUF

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 MARZO 2011, N. 48

[1. Salvo quanto previsto dall'articolo 72, le disposizioni relative alla liquidazione coattiva dei contratti conclusi dagli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle imprese di investimento e alle banche autorizzate all'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b).

2. Le competenze in materia di liquidazione coattiva dei contratti spettano alla CONSOB, la quale può coordinare con regolamento tale procedura con quella prevista dall'articolo 72.]

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