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Articolo 192 quinquies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate

Dispositivo dell'art. 192 quinquies TUF

(1)1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391 bis del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni(2).

2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190 bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro un milione e cinquecentomila(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 4 comma 3 del D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.
(2) Il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto, con l'art. 4, comma 1, che, fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D. Lgs. medesimo.

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