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Articolo 175 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Falsitą nelle relazioni o comunicazioni della societą di revisione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 175 TUF

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 11 APRILE 2002, N. 61

[1. Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della società di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla società assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.]

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