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Articolo 174 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 174 TUF

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 11 APRILE 2002, N. 61

[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144 commi 2 e 4, č punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Fuori dai casi previsti al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso emittenti quotati e ostacola l'esercizio delle funzioni della CONSOB č punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.]

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