1. (1)Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob secondo quanto previsto dall'articolo 195.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note
(1)
Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".







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