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Articolo 150 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Informazione

Dispositivo dell'art. 150 TUF

1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, all'organo di controllo sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento(1).

2. L'obbligo previsto dal comma precedente è adempiuto, nelle società che adottano il sistema con consiglio di sorveglianza, dal consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza e, nelle società che adottano il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, dagli organi delegati nei confronti del comitato per il controllo sulla gestione(1).

3. L'organo di controllo e il revisore legale o la società di revisione legale si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti(1).

4. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche all'organo di controllo di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti(1).

5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47](1)

Note

(1) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera gg)) la modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 e l'abrogazione del comma 5 del presente articolo.

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