1. (1)Ai fini della presente sezione sono "emittenti di nuova quotazione" quelli che abbiano deliberato la richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano.
Note
(1)
Articolo introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.







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