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Articolo 140 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Soggetti abilitati alla sollecitazione. Soggetti abilitati alla sollecitazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 140 TUF

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27

[1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a capitale variabile e alle società di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime società, gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per le SIM.]

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