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Articolo 79 quinquiesdecies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Regolamento dei servizi

Dispositivo dell'art. 79 quinquiesdecies TUF

1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.

1-bis. I depositari centrali inviano alla Consob e alla Banca d'Italia i progetti di modifica del regolamento dei servizi di cui al comma 1, corredati dalla documentazione completa individuata con regolamento adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, almeno trenta giorni lavorativi prima della data prevista per l'approvazione da parte dell'organo competente(1).

1-ter. La Consob verifica che i progetti di modifica del regolamento dei servizi siano conformi alle disposizioni del presente decreto e alle disposizioni europee direttamente applicabili in materia e siano idonei ad assicurare l'ordinata prestazione dei servizi del depositario centrale. La Consob può, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 1-bis, richiedere al depositario centrale di apportare le modifiche idonee a eliminare le eventuali criticità riscontrate(1).

1-quater. Le previsioni dei commi 1-bis e 1-ter si applicano anche ai progetti di modifica delle disposizioni tecniche di attuazione, qualora siano connessi a una modifica del regolamento dei servizi, nonché nei casi da quest'ultimo espressamente indicati(1).

2. La Consob può richiedere di apportare modificazioni al regolamento dei servizi di cui al comma 1 idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati(1).

2-bis. La Consob può richiedere di apportare modificazioni al regolamento dei servizi di cui al comma 1 idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera q)) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2-bis e la modifica del comma 2 del presente articolo. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Le modifiche apportate dal presente decreto agli articoli 62-quater, 64-quater, commi 6, 6-bis e 6-ter, 65-bis, comma 3-bis, 65- quater, 65-quinquies, 79-quinquiesdecies, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, 112-bis, 123-ter, comma 8, 133, comma 1-bis, 147-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di attuazione ivi previste e in ogni caso alla scadenza del termine previsto dal comma 5".

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