1. La fornitura di servizi di comunicazione dati è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della Consob.
2. La Consob vigila sui fornitori di servizi di comunicazione dati e controlla regolarmente che essi rispettino le disposizioni contenute nel presente titolo. A tali fini la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62 octies, 62 novies e 62 decies, comma 1, lettere a), b) e d).