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Articolo 70 ter Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Accordi conclusi dalle societą di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con societą che gestiscono servizi di liquidazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 70 ter TUF

IL D. LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129 HA DISPOSTO LA MODIFICA DEL TITOLO I E L'INTRODUZIONE DEL TITOLO I-BIS NELLA PARTE III DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

[1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 70-bis, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato. A tale fine, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, disciplina con regolamento gli adempimenti informativi delle società di gestione in occasione degli accordi di cui al comma 1.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato.]

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