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Articolo 68 quater Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie

Dispositivo dell'art. 68 quater TUF

1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o derivati su quote di emissione pubblica:

  1. a) per le sedi di negoziazione dove sono negoziate le opzioni, due relazioni settimanali, una delle quali senza opzioni, indicanti le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti derivati su merci o derivati su quote di emissione, negoziati sulla sede di negoziazione, specificando il numero delle posizioni lunghe e corte per tali categorie, le modifiche intervenute rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata per ciascuna categoria e il numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria in conformità al comma 4;
  2. b) per le sedi di negoziazione in cui le opzioni non sono negoziate, una relazione settimanale sugli elementi di cui alla lettera a)(4).

1-bis. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse alla Consob e all'AESFEM(4).

2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o derivati su quote di emissione al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorità competente centrale o, qualora non esista un'autorità competente centrale, all'autorità competente della sede in cui i derivati su merci o derivati su quote di emissione sono negoziati, almeno su base giornaliera, una scomposizione completa delle loro posizioni assunte in contratti OTC economicamente equivalenti, nonché di quelle dei loro clienti e dei clienti di detti clienti fino a raggiungere il cliente finale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, e, se del caso, dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011(1)(2)(4).

2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai valori di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all'allegato I, sezione C), punto 10(3).

3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella sede di negoziazione in oggetto, almeno su base giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale.

4. La Consob prevede con regolamento:

  1. a) i tempi e le modalità di invio da parte del gestore della sede di negoziazione, dei dati disaggregati inerenti alle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti nella sede di negoziazione;
  2. b) le modalità di classificazione, da parte dei gestori delle sedi di negoziazione, ai fini dell'informativa da rendere ai sensi del presente articolo, delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati su merci ovvero in strumenti derivati su quote di emissione(4).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165.
(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 31.
(3) Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 31.
(4) Il D.Lgs. 9 febbraio 2026, n. 28 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera m)) la modifica dell'art. 68-quater, commi 1, 2, 4 lettera b) e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 68-quater.

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