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Articolo 60 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri

Dispositivo dell'art. 60 TUF

1. Le succursali di imprese di investimento UE, di societą di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o di banche UE insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivitą svolta in Italia.

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di paesi terzi insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivitą svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di paesi terzi operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti.

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