1. (1)Ai GEFIA sotto soglia registrati si applicano le disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi della parte prima, titolo V del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, è proposta su ricorso del GEFIA sotto soglia registrato, di uno o più creditori o del pubblico ministero.
3. In caso di sottoposizione a liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato, l'amministrazione dei FIA da questo gestiti e dei comparti è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione o alla cessione degli stessi. A tal fine, si applicano le disposizioni della liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
4. Il tribunale competente per l'avvio della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato informa tempestivamente la Banca d'Italia dell'apertura della procedura e comunica alla stessa l'avvenuta liquidazione ovvero cessione dei FIA gestiti o dei comparti.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57 ter e fuori dal caso di liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato previsto dal comma 3, ai FIA o ai relativi comparti gestiti dalla società di gestione del risparmio sotto soglia registrata, nonché ai comparti della Sicaf sotto soglia registrata e della società di partenariato sotto soglia registrata, si applica la liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in quanto compatibile, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7. Se il GEFIA sotto soglia registrato che gestisce il FIA o il comparto è successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del comma 1, il curatore della liquidazione giudiziale del GEFIA sotto soglia registrato assume l'amministrazione del FIA o del comparto sulla base di una situazione dei conti predisposta dal curatore della liquidazione giudiziale del FIA o del comparto.
6. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale del FIA o del comparto di cui al comma 5 può essere presentata da uno o più creditori, dal GEFIA sotto soglia registrato o dal pubblico ministero con ricorso al tribunale del luogo in cui il GEFIA sotto soglia registrato ha la sede legale. Il tribunale, quando accerti l'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 del FIA o del comparto, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale e ne informa tempestivamente la Banca d'Italia.
7. Il GEFIA sotto soglia registrato, nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale dei FIA da questo gestiti e dei comparti, deve essere sentito in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore ed è tenuto a fornire le informazioni, i chiarimenti, i documenti e adempiere agli obblighi necessari per la gestione della procedura richiesti al debitore dagli organi della medesima e dalla legge. Può, altresì, presentare la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale per conto del FIA o del comparto, nei casi e alle condizioni in cui la legge legittima a ciò il debitore. Gli effetti che la legge fa discendere dall'apertura della liquidazione giudiziale sugli atti, pagamenti, rapporti contrattuali o processuali del debitore si intendono riferiti agli atti, ai pagamenti, ai rapporti contrattuali o processuali compiuti o costituiti dal GEFIA sotto soglia registrato per conto del FIA o del comparto in liquidazione giudiziale.
8. Qualora il FIA o il comparto sottoposto a liquidazione giudiziale ai sensi del comma 5 sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 57-ter, comma 2.
9. Il GEFIA sotto soglia registrato può, per conto del FIA da questo gestito o del comparto, presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata e avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui, rispettivamente, alla parte prima, titolo II e alla parte prima, titolo IV, capi I, I-bis e III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.







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