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Articolo 57 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Liquidazione ordinaria

Dispositivo dell'art. 57 bis TUF

1. (1)Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario.

2. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.

3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera eee) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

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