1. (1)Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l'articolo 97 del T.U. bancario.
2. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.
3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.







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