1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazione e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.
2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE alla disciplina in materia di acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa prevista ai sensi del Testo unico bancario si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.