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Articolo 35 septiesdecies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Poteri delle Autoritą

Dispositivo dell'art. 35 septiesdecies TUF

1. (1)La Banca d'Italia e la Consob esercitano nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati esclusivamente i poteri indicati nei commi 2 e 3.

2. La Banca d'Italia, avendo esclusivo riguardo alle condizioni per la registrazione di cui all'articolo 35 quaterdecies e al contenimento del rischio sistemico, esercita:

  1. a) il potere di applicare ai GEFIA sotto soglia registrati, anche con riferimento ai FIA gestiti, limiti di leva finanziaria massima e adottare altre misure restrittive a presidio del rischio sistemico;
  2. b) il potere di chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti:
  3. 1) ai GEFIA sotto soglia registrati e al relativo personale;
  4. 2) al soggetto da essi incaricato della revisione legale dei conti; 3) al depositario da essi incaricato per ciascun FIA gestito;
  5. c) il potere di convocare gli esponenti e il personale del GEFIA sotto soglia registrato;
  6. d) il potere di effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti esclusivamente nei casi di fondato sospetto di violazioni delle condizioni per la registrazione o di grave rischio sistemico, al fine esclusivo di acquisire informazioni necessarie per accertarne la sussistenza.

3. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia e della Consob nei confronti dei GEFIA sotto soglia registrati derivanti da atti dell'Unione europea direttamente applicabili, qualora emergano circostanze che possano integrarne la violazione.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 4, lettera b)) che "la disciplina dettata dal titolo III, capo I-bis, sezione II-bis e dal capo I-ter della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica a decorrere dalla data di adozione delle disposizioni rispettivamente previste dall'articolo 35-novies.1, comma 3, e dall'articolo 35-quaterdecies, comma 10, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e dall'adeguamento dei rispettivi albi e registri di vigilanza, ove precedente la scadenza del termine di cui al comma 3".

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