1. (1)In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile, per ciascun FIA italiano gestito o commercializzato nell'Unione europea vengono redatti:
- a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni;
- b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi;
- c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento;
- d) un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con periodicità almeno pari all'emissione o rimborso delle quote.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.
3. Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 154 ter, sono fornite agli investitori su richiesta solo le informazioni supplementari.







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