1. (1)I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il relativo patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c):
- a) nei beni previsti dall'articolo 39 bis, comma 1, lettere a) e c);
- b) nei beni indicati dall'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), in misura non superiore al 20 per cento.
2. L'investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20 per cento di cui al comma 1, lettera b).
3. Fatto salvo quanto previsto in atti dell'Unione europea direttamente applicabili e all'articolo 46 bis del presente decreto, sono istituiti in forma chiusa i FIA italiani il cui patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), nei beni previsti dall'articolo 39-bis, comma 1, lettere d), e), e f), ovvero nei beni indicati al medesimo articolo 39-bis, comma 1, lettera b) diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti, in misura superiore al 20 per cento.







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