1. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39](1)
2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia informano la Banca d'Italia all'avvio di tale operatività(1).
3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 2 alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia tramite i gestori autorizzati e i GEFIA UE che li gestiscono, secondo le modalità da essa stabilite(2).
4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.
5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 MARZO 2026, N. 39](1)







Notizie
Tesi di laurea
Consulenza