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Articolo 41 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Operativitą transfrontaliera delle Sgr autorizzate

Dispositivo dell'art. 41 TUF

1. Le Sgr autorizzate possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2(2).

2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr autorizzate rispettano per(2):

  1. a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM(1)(2);
  2. b) l'operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter.

2-bis. La Consob stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti la commercializzazione di OICVM da parte di gestori italiani in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di tali OICVM(2).

3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operatività delle Sgr in uno Stato non UE è necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate(2).

Note

(1) La lettera a) del comma 2 è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 191.
(2) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera hh)) la modifica della rubrica e dei commi 1, 2, alinea e lettera a), 4 e l'introduzione del comma 2-bis al presente articolo. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".

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