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Articolo 4 duodecies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedura di segnalazione alle Autoritą di Vigilanza

Dispositivo dell'art. 4 duodecies TUF

1. La Banca d'Italia e la Consob:

  1. a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;
  2. b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo 4 undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
  3. c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
  4. d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o), di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392(1)(2).

2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2-bis. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con le procedure di cui al presente articolo si applica l'articolo 4 undecies, comma 3(3).

Note

(1) Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 1 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.
(3) Tale comma è stato introdotto dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.

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