Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 4 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Coniugi e figli minori

Dispositivo dell'art. 4 TUIR

1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:

  1. a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;
  2. b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
  3. c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare.

Massime relative all'art. 4 TUIR

Cass. civ. n. 3866/2005

In tema di IRPEF, i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge vanno imputati, per l'intero ammontare, al coniuge percipiente, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), il cui comma secondo ha natura interpretativa - con efficacia, quindi, retroattiva - dell'art. 4, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), senza che assuma alcun rilievo, al fine di derogare a tale trattamento fiscale, l'esistenza di una convenzione matrimoniale che estenda anche a detti proventi il regime della comunione legale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 23 Settembre 1998)

Cass. civ. n. 1034/2005

In tema di IRPEF, l'art. 4, lett. a), secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (periodo aggiunto dall'art. 26 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), stabilisce chiaramente che tra i redditi suddivisi tra i coniugi in regime di comunione legale non sono compresi quelli derivanti dall'attività separata di ciascuno di essi, che vanno imputati per intero al coniuge percipiente, senza che sia possibile interpretare la norma nel senso di escluderne dall'ambito applicativo i nuclei familiari monoreddito. Né tale regime fiscale può formare oggetto di questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., poiché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 358 del 1995, pur avendo rilevato che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito, ha dichiarato l'inammissibilità di analoga questione (concernente l'art. 3 del D.P.R. n. 597 del 1973), spettando unicamente al legislatore - per la pluralità e complessità delle scelte possibili - apprestare i rimedi per il necessario ristabilimento dell'equità fiscale in materia. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 20 Maggio 2002)

Cass. civ. n. 2736/2001

In tema di imposte sui redditi, i redditi di partecipazione societaria di un coniuge, rientrando tra i frutti civili di "beni" oggetto di comunione legale, vanno imputati, in applicazione dell'art. 4 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, a ciascuno dei coniugi per metà del loro netto ammontare.

La quota di partecipazione societaria (nella specie: di una società in accomandita semplice) acquistata da uno dei due coniugi rientra nel regime di comunione legale; pertanto, è applicabile l'art. 4, comma 1, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dove è previsto che i redditi che formano oggetto della comunione legale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi.

In tema di IRPEF, l'art. 4, lett. a), secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (periodo aggiunto dall'art. 26 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), stabilisce chiaramente che tra i redditi suddivisi tra i coniugi in regime di comunione legale non sono compresi quelli derivanti dall'attività separata di ciascuno di essi, che vanno imputati per intero al coniuge percipiente, senza che sia possibile interpretare la norma nel senso di escluderne dall'ambito applicativo i nuclei familiari monoreddito. Né tale regime fiscale può formare oggetto di questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., poiché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 358 del 1995, pur avendo rilevato che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito, ha dichiarato l'inammissibilità di analoga questione (concernente l'art. 3 del D.P.R. n. 597 del 1973), spettando unicamente al legislatore - per la pluralità e complessità delle scelte possibili - apprestare i rimedi per il necessario ristabilimento dell'equità fiscale in materia. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 20 Maggio 2002)

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!