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Articolo 10 bis Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

Dispositivo dell'art. 10 bis Testo unico sull'immigrazione

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

4. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione ovvero del respingimento di cui all'articolo 10, comma 2, all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonchè nelle ipotesi di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12-quater, 42 bis del presente testo unico e nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lettera d) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

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HENRIQUE E. F. chiede
martedģ 05/06/2018 - Estero
“una donna extracomunitaria sposata, in Italia, con un cittadino italiano, non residente, supera il limite di tempo per il visto turistico in Italia. Quali sono i rischi nel controllo dell'immigrazione quando si lascia il paese?”
Consulenza legale i 11/06/2018
L’analisi di questa problematica richiede di partire da un presupposto certo: è l’art. 116 del codice civile a consente il matrimonio tra un cittadino italiano ed una persona straniera senza un regolare permesso di soggiorno, matrimonio che invece non è ammesso nel caso in cui la coppia sia formata da due persone senza permesso di soggiorno.
Precisato ciò, passiamo adesso ad esaminare quali possono essere le conseguenze di un visto scaduto al momento del passaggio alla frontiera, sapendo che il visto turistico per l’ingresso di stranieri in Italia ha una durata massima di 90 giorni.

Scaduto tale visto, ed in assenza di proroga, prevista dall’art. 13 del Regolamento attuativo del T.U. Immigrazione (DPR 394/1999) solo per casi eccezionali, il cittadino straniero deve fare ritorno in patria; il mancato adempimento a tale obbligo comporta la sua qualificazione a tutti gli effetti quale immigrato irregolare, con l’ulteriore conseguenza che sarà soggetto ad un’espulsione, con divieto di tornare in Italia.
Divenuto, dunque, il suo soggiorno nel territorio dello Stato illegale, sarà agli artt. 10 bis e 13 del T.U. Immigrazione che ci si dovrà riferire per le sue conseguenze.
Dispone il primo comma dell’art. 10 bis che, se lo straniero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nello stesso Testo unico nonché in violazione di quelle di cui all’art. 1 della Legge 28 maggio 2007 n. 68 (ossia con visto di soggiorno scaduto, dato che quest’ultima legge contiene proprio la disciplina dei soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio), sarà punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

Stabilisce, invece, l’art. 13 che l’espulsione viene disposta dal prefetto quando lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’art. 1 comma 3 della Legge 68/2007, ossia proprio quando egli si sia ivi trattenuto oltre i tre mesi o il minor termine previsto nel visto di ingresso.
Queste sono le conseguenze ed i rischi a cui in generale si può andare incontro; vediamo adesso quali sono le eccezioni a tali conseguenze.
Intanto, il secondo comma dello stesso art. 10 bis del TU immigrazione prevede una causa di esclusione dall’applicazione dell’ammenda da 5000 a 10.000 euro, disponendo che tale sanzione non si applicaallo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale”, previsione questa inserita dal D.L 23 giugno 2011 n. 89.
Ciò comporta che se, come nel nostro caso, la situazione di irregolarità viene accertata durante i controlli effettuati al momento di lasciare il paese, non si sarà passibili di alcuna ammenda.
Interessante risulta a tal proposito anche la sentenza della Corte di Cassazione Se. I Penale del 24.06.2013 n. 32859, ove è detto che la condotta di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato non costituisce reato (e, dunque, non è assoggettabile a sanzioni) quando lo straniero, sprovvisto di documenti validi, sia entrato nel territorio nazionale per contrarre matrimonio con cittadino italiano, ricorrendo in tal caso l'esimente dell'esercizio di un diritto.

Per quanto concerne, invece, il provvedimento di espulsione amministrativa, va detto intanto che, seppure il matrimonio con un cittadino italiano faccia acquisire automaticamente, in capo alla persona straniera senza permesso, il diritto al permesso di soggiorno di lungo periodo, in quanto familiare di un cittadino dell’Unione Europea (e ciò in forza del D.lgs. n. 30/2007), per l’esercizio di tale diritto occorre porre in essere tutta una serie di adempimenti burocratici, a seguito dei quali la Questura rilascia una carta di soggiorno in formato cartaceo con validità di 5 anni, alla scadenza della quale sarà possibile chiederne il rinnovo, con rilascio questa volta di una carta di soggiorno permanente per familiare di cittadini europei.
Non avendo adempiuto a tali formalità (come si presume che sia avvenuto nel caso di specie), potrà invocarsi l’applicazione del comma 2 dell’art. 19 TU Immigrazione; dispone espressamente tale norma che, fatti salvi i casi di cui all’art. 13 comma 1 dello stesso T.U. (ossia espulsione disposta dal Ministero dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato), l’espulsione non è consentita nei confronti “degli stranieri conviventi … con il coniuge di nazionalità italiana” (in tal senso si sono da ultime espresse Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 12/01/2018, n. 701; Cass. civ. Sez. I, 07/06/2017, n. 14159).

E’ chiaro che il matrimonio regolarmente celebrato ex art. 116 c.c. con un cittadino italiano, seppure non residente, fa presumere un rapporto di stabile convivenza con quest’ultimo, il che legittima l’applicabilità della predetta norma al fine di non incorrere nel decreto di espulsione con conseguente divieto di tornare in Italia.
Una volta lasciato il territorio dello Stato, vi si potrà fare reingresso, qualora lo si voglia, seguendo la procedura per ottenere la carta di soggiorno con validità di 5 anni, quale coniuge di cittadino italiano.