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Articolo 11 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

La partecipazione degli interessati

Dispositivo dell'art. 11 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

  1. a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;
  2. b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.

Massime relative all'art. 11 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cons. Stato n. 4069/2018

Al privato, proprietario di un'area sottoposta a procedimento espropriativo per la realizzazione di un'opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l'amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi dell'approvazione del progetto definitivo, né sarebbe invocabile come esimente dal dovere in questione il disposto dell'art. 13, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto detta norma si riferisce ai soli atti a contenuto generale. A questo riguardo, l'art. 11, comma 1, del T.U. n. 327 del 2001 prevede che in caso di adozione di una variante che preveda la realizzazione di una singola opera pubblica - con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - al proprietario del bene deve essere trasmesso l'avviso di avvio del procedimento.

Cons. Stato n. 2873/2015

In tema di espropriazione per pubblica utilità la comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo di cui all'art. 11 T.U. 8 giugno 2001 n. 327 deve contenere l'indicazione delle particelle e dei nominativi, quali indefettibili elementi diretti ad individuare i soggetti espropriandi ed i beni coinvolti, e ciò sia che l'avviso avvenga personalmente, sia che esso avvenga in forma collettiva, tenendo presente che le modalità de quibus, seppur semplificate nella forma e nel numero, devono essere idonee a raggiungere lo scopo dell'effettiva conoscenza, di guisa che il proprietario inciso sia posto in grado di optare o non per la partecipazione procedimentale in chiave difensiva.

Cons. Stato n. 1341/2014

In tema di vincoli preordinati all'esproprio l'art. 11 T.U. 8 giugno 2001 n. 327 pone l'avviso individuale e l'avviso collettivo in posizione alternativa tra loro, ma tuttavia assolutamente paritaria quanto al contenuto, non reperendosi nella norma elementi per affermare che la seconda opzione possa contenere un diverso livello quantitativo di informazioni al fine di realizzare le finalità partecipative, con la precisazione che la stessa posizione di parità deve riconoscersi tra le due forme di pubblicazione dell'avviso collettivo (da effettuarsi entrambe), costituite dall'affissione all'albo pretorio e dall'avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, pertanto, la norma in esame non prevede un tertium genus di avviso collettivo (che possa svolgersi attraverso due fasi) col quale, dopo aver tratteggiato alcuni elementi generali dell'azione amministrativa, si demanda all'avviso esposto all'albo pretorio la funzione di realizzare la partecipazione, indicando le particelle catastali interessate (o quanto meno il foglio) e i relativi intestatari.

Nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità l'Amministrazione, nel comunicare agli intervenuti l'inizio del procedimento, è facoltizzata ad avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale nel caso di pluralità di soggetti interessati, ma tale scelta non può incidere sull'onere di individuazione del soggetto destinatario della comunicazione né sul suo contenuto, che deve recare quanto meno l'indicazione delle particelle catastali oggetto del progetto dell'opera e delle ditte espropriande in quanto necessarie a mettere in condizione i proprietari delle aree di conoscere quali terreni di loro proprietà sono oggetto del procedimento ablatorio e di potervi conseguentemente partecipare.

Cass. civ. n. 25345/2009

L'obbligo della p.a. di comunicare l'avvio del procedimento espropriativo può essere assolto, senza necessità di specifica motivazione, con ricorso alla comunicazione collettiva mediante pubblico avviso quando il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, dovendosi presumere in tal caso, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 327 del 2001, che la comunicazione individuale sarebbe eccessivamente gravosa; a tal fine, deve ritenersi idoneo il riferimento ad un determinato foglio della mappa catastale, senza elencazione delle singole particelle, quando i destinatari dell'avviso sono tutti proprietari di fondi che sono rappresentati in quel foglio.

Cons. Stato n. 2695/2008

Ai sensi dell'art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, la comunicazione di avvio delle procedure ablative deve essere fatta a coloro che risultino proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali, con la conseguenza che l'amministrazione non è tenuta a indagini ulteriori, finalizzate ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente titolari della proprietà, ma può limitarsi a registrare quanto indicato in catasto senza che ne risulti compromessa la legittimità della procedura, con la conseguenza che la mancata comunicazione al proprietario effettivo, che non risulti tale dalla documentazione, può impedire solo il decorso degli eventuali termini, ma non costituisce motivo di illegittimità della procedura.

Cass. civ. n. 7881/2007

La P.A. ha l'obbligo di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento diretto alla approvazione di un progetto per l'esecuzione di opere pubbliche (nella specie, idrauliche) con conseguente dichiarazione di pubblica utilità e autorizzazione dell'occupazione preordinata al necessario esproprio; per le fattispecie cui non sono applicabili "ratione temporis" gli art. 11 e 16 D.P.R. n. 327 del 2001, tale obbligo rinviene la sua fonte nell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 tenuto conto del rilievo che l'art. 5 della legge n. 2359 del 1865 dà alla facoltà degli interessati di presentare osservazioni sui progetti delle opere di pubblica utilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del Tsap che aveva affermato l'illegittimità della procedura esproprio per omesso avviso).

Cons. Stato n. 248/2000

Il decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità costituisce provvedimento discrezionale che, ponendosi a chiusura del subprocedimento autonomo, è capace di ledere in via autonoma la sfera giuridica del proprietario, quanto meno sotto il profilo del ritardo nella emanazione del decreto di esproprio e conseguentemente nel pagamento della relativa indennità. Da detta connotazione discrezionale del provvedimento in parola discende, in assenza di una situazione di urgenza qualificata, la necessità di procedere, in ossequio ai principi sanciti dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio n. 14 del 1999, alla comunicazione dell'avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990.

Cons. Stato n. 14/1999

Nel caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita, la partecipazione differita del privato, successivamente alla dichiarazione medesima, interviene su una situazione irreversibile ed esterna allo sviluppo procedimentale, e pertanto risponde al principio del giusto procedimento che il proprietario venga preventivamente notiziato dell'avvio della procedura espropriativa.

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