Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 7881 del 30 marzo 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

La P.A. ha l'obbligo di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento diretto alla approvazione di un progetto per l'esecuzione di opere pubbliche (nella specie, idrauliche) con conseguente dichiarazione di pubblica utilità e autorizzazione dell'occupazione preordinata al necessario esproprio; per le fattispecie cui non sono applicabili "ratione temporis" gli art. 11 e 16 D.P.R. n. 327 del 2001, tale obbligo rinviene la sua fonte nell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 tenuto conto del rilievo che l'art. 5 della legge n. 2359 del 1865 dà alla facoltà degli interessati di presentare osservazioni sui progetti delle opere di pubblica utilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del Tsap che aveva affermato l'illegittimità della procedura esproprio per omesso avviso).

(massima n. 2)

È nullo, perché emesso in violazione di legge, il provvedimento di dichiarazione tacita di pubblica utilità, contenuto in un atto di approvazione di un progetto di opera pubblica, redatto senza previa comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento nelle forme di legge, che risulti omessa, con conseguente illegittimità della procedura successiva.

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