Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1341 del 19 marzo 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di vincoli preordinati all'esproprio l'art. 11 T.U. 8 giugno 2001 n. 327 pone l'avviso individuale e l'avviso collettivo in posizione alternativa tra loro, ma tuttavia assolutamente paritaria quanto al contenuto, non reperendosi nella norma elementi per affermare che la seconda opzione possa contenere un diverso livello quantitativo di informazioni al fine di realizzare le finalità partecipative, con la precisazione che la stessa posizione di parità deve riconoscersi tra le due forme di pubblicazione dell'avviso collettivo (da effettuarsi entrambe), costituite dall'affissione all'albo pretorio e dall'avviso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, pertanto, la norma in esame non prevede un tertium genus di avviso collettivo (che possa svolgersi attraverso due fasi) col quale, dopo aver tratteggiato alcuni elementi generali dell'azione amministrativa, si demanda all'avviso esposto all'albo pretorio la funzione di realizzare la partecipazione, indicando le particelle catastali interessate (o quanto meno il foglio) e i relativi intestatari.

(massima n. 2)

Nelle procedure di espropriazione per pubblica utilità l'Amministrazione, nel comunicare agli intervenuti l'inizio del procedimento, è facoltizzata ad avvalersi di forme di pubblicità diverse dalla comunicazione personale nel caso di pluralità di soggetti interessati, ma tale scelta non può incidere sull'onere di individuazione del soggetto destinatario della comunicazione né sul suo contenuto, che deve recare quanto meno l'indicazione delle particelle catastali oggetto del progetto dell'opera e delle ditte espropriande in quanto necessarie a mettere in condizione i proprietari delle aree di conoscere quali terreni di loro proprietà sono oggetto del procedimento ablatorio e di potervi conseguentemente partecipare.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.