Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4069 del 3 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Al privato, proprietario di un'area sottoposta a procedimento espropriativo per la realizzazione di un'opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, la possibilitą di interloquire con l'amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilitą, indifferibilitą ed urgenza e, quindi dell'approvazione del progetto definitivo, né sarebbe invocabile come esimente dal dovere in questione il disposto dell'art. 13, comma 1, L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto detta norma si riferisce ai soli atti a contenuto generale. A questo riguardo, l'art. 11, comma 1, del T.U. n. 327 del 2001 prevede che in caso di adozione di una variante che preveda la realizzazione di una singola opera pubblica - con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - al proprietario del bene deve essere trasmesso l'avviso di avvio del procedimento.

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